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Art. 69 Codice penale – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Codice penale

In breve

La norma stabilisce che, se le aggravanti prevalgono sulle attenuanti, si applicano solo gli aumenti di pena previsti per le aggravanti. Se prevalgono le attenuanti, si applicano solo le diminuzioni. In caso di equivalenza, si applica la pena ordinaria senza tener conto delle circostanze. Le stesse regole valgono per le circostanze inerenti alla persona del colpevole, salvo i casi degli articoli 99 quarto comma, 111 e 112 primo comma numero 4, dove è vietata la prevalenza delle attenuanti, e non si applicano quando la legge prevede una pena di specie diversa o determinata indipendentemente da quella ordinaria.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (242a) (250) (251) (265) (280) (301) (310) (311) (333) (338) (344) (347) (369) (375) (382) 396

COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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