Art. 718 Codice penale – Esercizio di giuochi d'azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Giurisprudenza sull'Art. 718 Codice penale
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1985-05-06
1959-11-26
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