Art. 719 Codice penale – Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2° se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
Giurisprudenza sull'Art. 719 Codice penale
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