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Art. 719 Codice penale – Circostanze aggravanti

Codice penale

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2° se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

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Giurisprudenza sull'Art. 719 Codice penale

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