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Lettera di messa in mora per il pagamento di un debito: guida e modello

Prima di rivolgersi al giudice, il creditore invia solitamente al debitore una lettera di messa in mora con cui richiede il pagamento entro un termine determinato. Questa guida spiega cosa deve contenere tale lettera nelle transazioni commerciali tra imprese, quali interessi di mora possono essere richiesti e quali sono i passi successivi in caso di mancato pagamento.

Lettera di messa in mora per il pagamento di un debito

A cosa serve la lettera di messa in mora

La lettera di messa in mora (detta anche diffida ad adempiere) è il primo passo formale con cui il creditore comunica al debitore l'esistenza di un debito scaduto e non pagato, invitandolo a saldarlo entro un termine indicato. Pur non essendo, in molte transazioni commerciali, un presupposto necessario per far decorrere gli interessi di mora, essa svolge una funzione probatoria e dissuasiva importante, e prepara il terreno per un'eventuale azione giudiziale.

Nelle transazioni commerciali tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo, si applica una disciplina specifica sugli interessi di mora, secondo la definizione di "transazioni commerciali" contenuta nell'Art. 2, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192.

Cosa deve contenere la lettera

  • Dati identificativi del creditore e del debitore (denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA se imprese)
  • Descrizione precisa del credito: titolo (fattura, contratto, ordine), importo dovuto e data di scadenza del pagamento
  • Riferimento alla fattura o alla richiesta di pagamento di contenuto equivalente da cui decorrono gli interessi, come previsto dall'Art. 4, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
  • Richiesta esplicita di pagamento entro un termine determinato, indicato in giorni
  • Indicazione degli interessi di mora maturati e maturandi e dell'eventuale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno
  • Avvertenza sulle conseguenze del mancato pagamento (azione giudiziale, richiesta di decreto ingiuntivo, ulteriori interessi e spese)
  • Data, firma e modalità di invio che consentano di provare la ricezione (raccomandata a.r. o PEC)

Decorrenza e misura degli interessi di mora

Nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, secondo l'Art. 4, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192.

In assenza di un termine di pagamento pattuito nel contratto, l'Art. 4, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 individua termini legali di trenta giorni, calcolati a seconda dei casi dalla ricezione della fattura, dalla ricezione delle merci o dalla prestazione dei servizi, oppure dall'accettazione o verifica della conformità della fornitura.

Il tasso legale di mora, salvo diverso tasso concordato tra le imprese, è pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, come stabilito dall'Art. 2, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192. Al creditore spetta inoltre, senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno comprensivo dei costi di recupero del credito.

È bene sapere che una clausola contrattuale che escluda del tutto l'applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua e quindi nulla ai sensi dell'Art. 7, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192, senza che sia ammessa prova contraria.

Le passages a disposizione non indicano un termine minimo o massimo specifico da concedere al debitore nella lettera di messa in mora al di fuori dei termini legati alla decorrenza degli interessi appena descritti: si consiglia di verificare nel testo aggiornato del decreto e, se applicabile, nel codice civile, quale termine sia congruo per il caso concreto.

Ambito di applicazione e limiti

  • La disciplina sugli interessi di mora nelle transazioni commerciali non si applica ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito, secondo il decreto citato
  • Non si applica nemmeno ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli versati da un assicuratore
  • Quando il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire per iscritto un termine di pagamento superiore a quello legale, purché giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, mai comunque superiore a sessanta giorni, come previsto dall'Art. 4, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
  • È nulla, se il debitore è una pubblica amministrazione, la clausola che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura; tale nullità è rilevata d'ufficio dal giudice

Cosa succede dopo la lettera di messa in mora

Se il debitore non paga entro il termine indicato nella lettera, il creditore può valutare l'avvio di un'azione giudiziale per il recupero del credito. Lo strumento tipicamente utilizzato quando il credito è certo, liquido ed esigibile e risulta da prova scritta (come fatture o contratti) è il ricorso per decreto ingiuntivo, con cui si chiede al giudice di ordinare al debitore il pagamento in tempi brevi.

Le passages a disposizione non contengono disposizioni specifiche sulla procedura di ingiunzione di pagamento (presupposti, competenza, termini processuali): per questi aspetti si raccomanda di consultare il codice di procedura civile vigente o rivolgersi a un professionista.

In ogni caso, conservare prova dell'invio e della ricezione della lettera di messa in mora (ad esempio tramite raccomandata a.r. o PEC) è essenziale, perché tale prova potrà essere utilizzata nell'eventuale successivo procedimento giudiziale.

Procedura passo passo

  1. Verificare l'esistenza e l'importo esatto del credito, controllando fatture, contratti e documenti di consegna
  2. Calcolare gli interessi di mora maturati dalla data di scadenza del pagamento, applicando il tasso legale o quello pattuito
  3. Redigere e inviare la lettera di messa in mora al debitore con modalità che ne provino la ricezione
  4. Attendere la scadenza del termine concesso nella lettera per il pagamento
  5. In caso di mancato pagamento, valutare con un legale il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo

Modello di lettera di messa in mora per il pagamento di un debito

[Nome/Denominazione del creditore]
[Indirizzo]
[Codice fiscale/Partita IVA]

Raccomandata A.R. / PEC

Spett.le
[Nome/Denominazione del debitore]
[Indirizzo]
[Codice fiscale/Partita IVA]

[Luogo], [data]

Oggetto: Messa in mora per il pagamento del debito di cui alla fattura n. [numero] del [data] – Diffida ad adempiere

Con la presente, la scrivente [Nome/Denominazione], in qualità di creditore, contesta quanto segue:

1. In data [data], è stata emessa nei confronti della Vostra società/di Voi la fattura n. [numero], relativa a [descrizione di merci/servizi forniti], per l'importo complessivo di euro [importo], con termine di pagamento fissato al [data di scadenza];

2. Alla data odierna tale importo non risulta essere stato versato, nonostante le sollecitazioni informali già intervenute;

3. Ai sensi della normativa applicabile alle transazioni commerciali, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento decorrono, senza necessità di ulteriore costituzione in mora, interessi moratori calcolati al tasso [legale di mora / pattuito tra le parti pari a __%], oltre all'importo forfettario di euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, fatta salva la prova del maggior danno subito, comprensivo degli eventuali costi di recupero del credito.

Con la presente lettera, pertanto, Vi diffidiamo e mettiamo in mora affinché provvediate al pagamento, entro e non oltre il termine di [numero] giorni dal ricevimento della presente, della somma complessiva di euro [importo capitale] a titolo di capitale, oltre interessi di mora maturati pari a euro [importo interessi] e all'importo forfettario di euro 40,00, per un totale di euro [importo totale].

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente [IBAN], intestato a [Nome/Denominazione del creditore], con causale "[causale/riferimento fattura]".

Vi avvertiamo che, decorso inutilmente il termine sopra indicato, saremo costretti, senza ulteriore preavviso, ad adire le vie legali per il recupero del credito, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, con addebito delle spese legali e di ogni ulteriore costo conseguente al presente inadempimento.

Restando in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

[Luogo], [data]

[Firma]
[Nome/Denominazione del creditore]

Sostituire tutti i campi tra parentesi quadre con i dati specifici del caso (importi, date, riferimenti a fatture e contratti) e verificare, prima dell'invio, il tasso di interesse di mora effettivamente applicabile e il termine di pagamento congruo da concedere al debitore.

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Domande frequenti

3
È obbligatorio inviare una lettera di messa in mora prima di agire in giudizio?

Le passages a disposizione non impongono espressamente l'invio di una lettera di messa in mora come condizione per agire in giudizio; anzi, negli interessi di mora nelle transazioni commerciali questi decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, secondo l'Art. 4, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192. Tuttavia, l'invio della lettera resta utile a fini probatori e per tentare una soluzione stragiudiziale.

Quali interessi posso chiedere se non è stato pattuito un tasso nel contratto?

In mancanza di pattuizione, si applica il tasso legale di mora, pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, come definito dall'Art. 2, DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192.

Posso chiedere anche un risarcimento oltre agli interessi di mora?

Sì: al creditore spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, senza necessità di costituzione in mora, fatta salva la prova del maggior danno subito, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito, secondo il testo del decreto citato.

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