Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Ricorso al prefetto contro una sanzione amministrativa pecuniaria (multa)

Chi riceve una multa per un'infrazione stradale può contestarla presentando ricorso all'autorità amministrativa competente, in alternativa al ricorso giurisdizionale. Questa guida spiega la procedura prevista dal Codice della strada e fornisce un modello pratico di ricorso al prefetto.

Ricorso contro una multa: il ricorso al prefetto

Il ricorso al prefetto: cos'è e a cosa serve

Contro il verbale di accertamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (ad esempio una multa per infrazione al codice della strada) l'interessato può presentare ricorso al prefetto competente, ai sensi delle disposizioni sul Codice della strada, art. 203, richiamate anche in materia di sanzioni accessorie.

Il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria eventualmente applicata (ad esempio, in caso di rimozione o blocco del veicolo), come previsto dal Codice della strada, art. 205.

In alternativa al ricorso amministrativo al prefetto, la legge prevede anche la possibilità di un ricorso in sede giurisdizionale, disciplinato dal Codice della strada, art. 204-bis. Il presente modello riguarda il ricorso amministrativo al prefetto.

Termine per proporre il ricorso

Le passages a disposizione non riportano il termine esatto (in giorni) entro cui l'interessato deve proporre il ricorso al prefetto: si raccomanda di verificare tale termine consultando il testo aggiornato del Codice della strada, poiché i termini processuali di questo tipo sono soggetti a modifiche legislative.

È invece certo che, in caso di mancata presentazione del ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, come stabilito dal Codice della strada, art. 205.

Cosa succede dopo la presentazione del ricorso

  • Il prefetto esamina il verbale, gli atti prodotti dall'ufficio accertatore, il ricorso e i documenti allegati, sentendo gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, secondo il Codice della strada, art. 204-bis.
  • Se ritiene fondato l'accertamento, il prefetto adotta un'ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento, in misura non inferiore al doppio del minimo edittale, ai sensi del Codice della strada, art. 204-bis.
  • Se non ritiene fondato l'accertamento, il prefetto emette un'ordinanza motivata di archiviazione, che viene comunicata all'ufficio accertatore, il quale ne dà notizia al ricorrente, secondo il Codice della strada, art. 204-bis.
  • Se il ricorrente ha chiesto l'audizione personale, il termine per la decisione del prefetto resta sospeso fino allo svolgimento dell'audizione, come previsto dal Codice della strada, art. 204-bis.
  • Se il prefetto non decide entro i termini perentori previsti (cumulativi tra le varie fasi del procedimento), il ricorso si intende accolto, ai sensi del Codice della strada, art. 204-bis.

Notifica dell'ordinanza e pagamento

Qualora il ricorso venga respinto, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, secondo le forme previste dall'articolo 201, come stabilito dal Codice della strada, art. 205.

Il pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle spese, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, secondo il Codice della strada, art. 205.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma dovuta e delle relative spese, ai sensi del Codice della strada, art. 205.

Procedura passo passo

  1. Verificare attentamente il verbale di accertamento (dati, infrazione contestata, motivazione) e raccogliere eventuali prove a difesa.
  2. Redigere il ricorso al prefetto competente, indicando i motivi di contestazione e allegando la documentazione utile.
  3. Presentare il ricorso all'organo o comando che ha accertato l'infrazione, o direttamente alla prefettura, rispettando il termine applicabile (da verificare nel testo aggiornato del Codice della strada).
  4. Attendere la decisione del prefetto: ordinanza-ingiunzione di pagamento oppure ordinanza di archiviazione.
  5. In caso di rigetto, valutare, nei termini di legge, l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della strada.

Modello di ricorso al Prefetto contro sanzione amministrativa pecuniaria

Al Sig. Prefetto della Provincia di [città]
c/o [Comando/Ufficio che ha accertato l'infrazione, indirizzo]

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada avverso il verbale di accertamento n. [numero verbale] del [data], notificato in data [data notifica]

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], codice fiscale [codice fiscale], in qualità di [proprietario/conducente del veicolo],

PREMESSO CHE

- in data [data infrazione] veniva accertata a proprio carico, da parte di [organo accertatore], la violazione di cui all'art. [articolo violato] del Codice della strada, contestata con verbale n. [numero] notificato/consegnato in data [data];
- con detto verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro [importo], [oltre a: sanzione accessoria di ___, se applicabile];
- il/la sottoscritto/a ritiene infondato l'accertamento per i seguenti motivi:

[Esporre in modo chiaro e circostanziato i motivi di contestazione: ad esempio errore di identificazione del veicolo/conducente, vizio di notifica, insussistenza dei fatti contestati, errata applicazione della norma, ecc. Allegare eventuale documentazione probatoria.]

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE

che il Sig. Prefetto, esaminati gli atti e il presente ricorso, voglia disporre l'archiviazione del verbale indicato in oggetto, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria [e della sanzione accessoria].

[Eventuale: Il/La sottoscritto/a chiede altresì di essere sentito/a personalmente ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della strada.]

Si allega:
- copia del verbale di accertamento n. [numero];
- copia di un documento di identità del ricorrente;
- [altra documentazione a sostegno del ricorso].

Luogo e data: [luogo], [data]

Firma
___________________________

Sostituire tutti i dati tra parentesi quadre con quelli reali del caso concreto e allegare copia del verbale e dei documenti probatori; verificare presso la prefettura competente le modalità di presentazione (consegna diretta, posta raccomandata o PEC) e il termine applicabile.

Fonti del corpus Europaius

4
Ha una lettera o un contratto specifico?

Lo carichi per l'analisi e in un minuto conoscerà termini, passaggi e riceverà una bozza di risposta.

Analizza il documento →Modelli di contrattiEuropaius nella tua AI

Domande frequenti

4
Entro quanto tempo devo presentare il ricorso al prefetto?

Le fonti a disposizione non indicano il numero esatto di giorni entro cui presentare il ricorso: si consiglia di verificare il termine attualmente in vigore consultando il testo aggiornato del Codice della strada o rivolgendosi alla prefettura competente, poiché tale termine può essere soggetto a modifiche.

Cosa succede se non presento alcun ricorso?

In assenza di ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, secondo il Codice della strada, art. 205.

Il ricorso sospende l'esecuzione della sanzione?

Il ricorso avvia un procedimento davanti al prefetto che si conclude con un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o con un'ordinanza di archiviazione, secondo il Codice della strada, art. 204-bis; solo in caso di rigetto sorge l'obbligo di pagamento nei termini indicati nell'ordinanza.

Se il ricorso viene respinto, posso pagare in un secondo momento?

Sì, ma il pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle spese, deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, che a sua volta deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, ai sensi del Codice della strada, art. 205. Decorso inutilmente tale termine, l'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

Guide correlate

4
Guida pratica alla disdetta del contratto di locazione abitativa da parte del conduttore: forma, termini, cons
Come rassegnare le dimissioni in Italia: forma, invio, preavviso, ferie non godute e documenti finali. Guida p
Guida pratica alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in Italia: contenuto, data, incentivo, punti
Come esercitare il diritto di recesso da un acquisto a distanza: termini, modulo, eccezioni secondo il Codice

Tutte le guide: Reclamo per beni difettosi: guida e modello di lettera · Lettera di messa in mora per il pagamento di un debito · Opposizione a decreto ingiuntivo: guida e modello · Richiesta di rateizzazione del debito: guida e modello · Restituzione del deposito cauzionale: guida e lettera · Disdetta del locatore: come contestarla e opporsi · Denuncia penale in Italia: guida e modello

Il modello si basa sulle normative di Italia nel corpus Europaius. Prima dell'uso verifichi il testo aggiornato; non costituisce consulenza legale. Consulente legale · Europaius IT