Amministrazione di sostegno: ricorso al giudice tutelare passo passo
L'amministrazione di sostegno è la misura di protezione per la persona che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, non riesce, anche solo in parte o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi. Introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, negli articoli 404 e seguenti del codice civile, ha in gran parte sostituito l'interdizione e l'inabilitazione: il giudice tutelare nomina un amministratore che assiste o rappresenta il beneficiario soltanto negli atti indicati nel decreto, mentre per tutto il resto la persona conserva la propria capacità di agire.
È lo strumento tipico per l'anziano con decadimento cognitivo che non riesce più a gestire la pensione e i conti, per la persona con disabilità psichica che deve firmare un contratto o accettare un'eredità, per chi, dopo un ictus o un incidente, ha bisogno di qualcuno che parli con i medici e con le banche. Di seguito chi può presentare il ricorso, che cosa scrivere, quali documenti allegare, come si svolge l'udienza, quali poteri riceve l'amministratore e quali obblighi ha verso il giudice, fino alla revoca o alla sostituzione.
In sintesi
Termine
Il giudice tutelare deve provvedere sulla nomina entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, con decreto motivato immediatamente esecutivo; nei casi urgenti può nominare subito un amministratore provvisorio. Contro i decreti del giudice tutelare il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Dopo la nomina l'amministratore riferisce al giudice con la periodicità fissata nel decreto, di regola con un rendiconto annuale. Le azioni per annullare gli atti compiuti in violazione del decreto si prescrivono in cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione.
Cosa fare
Valutare se l'amministrazione di sostegno è lo strumento giusto. La misura presuppone un'infermità o una menomazione, fisica o psichica, che impedisce in tutto o in parte di curare i propri interessi: il caso tipico è la demenza senile, ma rientrano anche disabilità intellettive, disturbi psichiatrici, dipendenze gravi e lunghe malattie invalidanti.
Non serve se la persona è pienamente lucida e può conferire una procura o se i familiari gestiscono di fatto la situazione senza dover compiere atti giuridici. Diventa invece necessaria quando bisogna riscuotere una pensione, vendere un immobile, accettare un'eredità, firmare un consenso medico o un contratto con una RSA. Rispetto all'interdizione è la misura preferita perché limita la capacità solo quanto è necessario.
Individuare chi può presentare il ricorso. Il ricorso può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona, se vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna la misura, sono tenuti a presentare il ricorso o a segnalarli al pubblico ministero. Se la persona è già interdetta o inabilitata, il ricorso si presenta insieme all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
Redigere il ricorso con il contenuto richiesto dalla legge. Il ricorso, indirizzato al giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina e i nomi e gli indirizzi, se conosciuti, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi.
Conviene descrivere in modo concreto la situazione patrimoniale (pensione, conti, immobili, debiti) e gli atti da compiere, proporre il nome dell'amministratore e indicare se il beneficiario può essere ascoltato in tribunale o va sentito a domicilio. Molti tribunali mettono a disposizione moduli prestampati. Per la sola nomina l'assistenza di un avvocato di regola non è obbligatoria, ma è opportuna se ci sono conflitti familiari o se si chiedono limitazioni ampie.
Allegare i documenti e depositare il ricorso. Al ricorso si allegano il certificato medico aggiornato, possibilmente di uno specialista, che descriva la patologia e le sue conseguenze sulla capacità di gestire i propri interessi, lo stato di famiglia e la residenza del beneficiario, il documento d'identità del ricorrente e, se esiste, la designazione dell'amministratore fatta dal beneficiario.
Il deposito avviene presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale o, se il ricorso è presentato da un avvocato, con deposito telematico. Di regola per questo procedimento non si pagano contributo unificato né marca da bollo; restano possibili le spese per copie e, se disposta, per la consulenza medica. Il giudice fissa con decreto l'udienza e ordina la notifica ai familiari indicati.
Partecipare all'audizione del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona interessata, recandosi se necessario nel luogo in cui si trova, ad esempio a casa, in ospedale o in una struttura. Deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di protezione, dei suoi bisogni e delle sue richieste.
All'udienza sono sentiti anche i familiari e gli altri soggetti legittimati; se non compaiono, il giudice decide comunque. Può disporre d'ufficio accertamenti medici e ogni altro mezzo istruttorio utile. Nel procedimento interviene sempre il pubblico ministero. Il consenso del beneficiario non è un presupposto della nomina, ma la sua opposizione motivata pesa sulla scelta della persona e sull'ampiezza dei poteri.
Ottenere il decreto di nomina e prestare giuramento. Il decreto indica le generalità del beneficiario e dell'amministratore, la durata dell'incarico, anche a tempo indeterminato, gli atti che l'amministratore compie in nome e per conto del beneficiario, quelli che il beneficiario compie solo con la sua assistenza, i limiti di spesa e la periodicità dei resoconti al giudice.
Nella scelta il giudice preferisce, se possibile, la persona designata dallo stesso beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, poi il coniuge non separato, il convivente, i genitori, i figli, i fratelli o altri parenti. Non possono essere nominati gli operatori dei servizi che hanno in cura il beneficiario. L'amministratore presta giuramento davanti al giudice tutelare e il decreto è annotato in un apposito registro e a margine dell'atto di nascita.
Gestire l'incarico: autorizzazioni e rendiconto. Per gli atti di ordinaria amministrazione indicati nel decreto l'amministratore agisce da solo. Per gli atti di straordinaria amministrazione, come vendere un immobile, accettare un'eredità o transigere una lite, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare con istanza motivata; dopo la riforma Cartabia, per gli atti stipulati davanti al notaio l'autorizzazione può essere rilasciata dal notaio rogante.
L'amministratore deve informare il beneficiario degli atti da compiere e il giudice in caso di dissenso, tener conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni e presentare il rendiconto con la periodicità fissata. Nelle scelte sanitarie, se il decreto gli attribuisce la rappresentanza, esprime il consenso ai trattamenti secondo la legge n. 219 del 2017, avendo riguardo alla volontà del beneficiario.
Chiedere modifiche, sostituzione o revoca. Il giudice tutelare può in ogni momento modificare o integrare il decreto, anche d'ufficio. Quando cambiano le condizioni del beneficiario o l'amministratore non svolge bene i propri compiti, il beneficiario, l'amministratore, il pubblico ministero o i familiari legittimati presentano istanza motivata di revoca della misura o di sostituzione dell'amministratore.
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo nel termine perentorio di dieci giorni. L'amministratore non è tenuto a proseguire l'incarico oltre dieci anni, salvo che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente. Gli atti compiuti in violazione della legge o del decreto possono essere annullati su istanza dell'amministratore, del beneficiario, dei suoi eredi o del pubblico ministero.
A cosa fare attenzione
- Certificato medico generico o datato: il giudice dispone una consulenza tecnica e i tempi si allungano. Serve una certificazione recente che spieghi in concreto quali atti la persona non riesce a compiere.
- Ricorso che chiede poteri troppo ampi o troppo ristretti: un decreto che non prevede, ad esempio, la riscossione della pensione o il consenso sanitario costringe a tornare dal giudice per un'integrazione.
- Familiari in conflitto che non vengono indicati nel ricorso: la mancata notifica a coniuge, figli o fratelli espone il decreto a reclamo e può far nominare un professionista esterno al posto del familiare proposto.
- Compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione, come vendere l'auto o svincolare un titolo: l'atto è annullabile e l'amministratore risponde personalmente dei danni al beneficiario.
- Usare il denaro del beneficiario senza giustificativi o mescolarlo con il proprio: il rendiconto viene contestato e il giudice può revocare l'incarico e segnalare il fatto al pubblico ministero.
- Donazioni o lasciti a favore dell'amministratore che non sia parente stretto, coniuge o convivente: sono invalidi per legge, e le liberalità del beneficiario richiedono comunque cautela e, se il decreto lo prevede, l'autorizzazione del giudice.
- Dimenticare il termine di dieci giorni per il reclamo contro il decreto sfavorevole: scaduto il termine, resta solo l'istanza di modifica. In presenza di contrasti familiari o di patrimoni rilevanti conviene farsi assistere da un avvocato.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Chi può chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Il ricorso può essere presentato dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona devono presentarlo o segnalare il caso al pubblico ministero.
Serve un avvocato per il ricorso per amministrazione di sostegno?
Di regola no: il ricorso per la nomina può essere depositato personalmente in cancelleria, spesso usando i moduli del tribunale. L'avvocato diventa opportuno, e secondo la giurisprudenza in alcuni casi necessario, quando il decreto incide in modo significativo sui diritti della persona, quando i familiari sono in disaccordo o quando occorre proporre reclamo.
Quanto costa l'amministrazione di sostegno?
Per il ricorso di nomina, di regola, non si pagano contributo unificato né marca da bollo. Possono esserci spese per copie, per la consulenza medica disposta dal giudice e, se ci si rivolge a un avvocato, il suo compenso. L'amministratore familiare svolge l'incarico gratuitamente, ma il giudice può riconoscergli un'equa indennità.
Quanto tempo ci vuole per nominare un amministratore di sostegno?
Il codice civile impone al giudice tutelare di provvedere entro sessanta giorni dal ricorso. Nella pratica i tempi dipendono dal carico del tribunale e dall'eventuale consulenza medica. Nei casi urgenti, ad esempio un intervento chirurgico o una pensione da riscuotere, il giudice può nominare un amministratore provvisorio in pochi giorni.
Che differenza c'è tra amministrazione di sostegno e interdizione?
L'interdizione priva la persona della capacità di agire per tutti gli atti e prevede un tutore. L'amministrazione di sostegno è su misura: il decreto elenca solo gli atti per cui serve l'amministratore, e per il resto il beneficiario conserva la capacità. Oggi l'interdizione è residuale e si usa solo quando l'amministrazione di sostegno non basta a proteggere la persona.
Il beneficiario può opporsi alla nomina dell'amministratore di sostegno?
Il beneficiario viene sempre sentito dal giudice e può esprimere il proprio dissenso, ma la legge non subordina la misura al suo consenso: la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 4/2007, ha escluso che il dissenso abbia efficacia paralizzante. Il giudice deve però tener conto dei bisogni e delle richieste della persona nella scelta dell'amministratore e dei poteri.
L'amministratore di sostegno può vendere la casa del beneficiario?
Solo con l'autorizzazione del giudice tutelare, chiesta con istanza motivata che spieghi perché la vendita è nell'interesse del beneficiario, ad esempio per pagare la retta di una struttura. Il prezzo è di solito basato su una perizia. Dopo la riforma Cartabia, se l'atto è stipulato davanti a un notaio, l'autorizzazione può essere rilasciata dal notaio stesso.
Ogni quanto l'amministratore di sostegno deve fare il rendiconto?
Con la periodicità indicata nel decreto di nomina, in genere una volta all'anno. Il rendiconto descrive entrate, uscite, saldo dei conti e condizioni di vita del beneficiario, con allegati gli estratti conto e le ricevute delle spese principali. Un rendiconto mancante o lacunoso può portare alla sostituzione dell'amministratore.
Si può designare in anticipo il proprio amministratore di sostegno?
Sì. Chiunque può designare l'amministratore di sostegno in previsione di una futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il giudice segue la designazione salvo gravi motivi. La designazione si può revocare con la stessa forma ed è utile soprattutto per chi teme conflitti tra i familiari.
Come si revoca l'amministrazione di sostegno?
Quando vengono meno i presupposti, ad esempio per il miglioramento delle condizioni di salute, il beneficiario, l'amministratore, il pubblico ministero o i familiari presentano istanza motivata al giudice tutelare. Il giudice decide con decreto dopo aver acquisito informazioni e, se necessario, una nuova valutazione medica. Con la stessa istanza si può chiedere la sostituzione dell'amministratore.
Guida legale – schede pratiche
Analizza il mio documento →Guida legaleModelli di contrattoPagina iniziale del paese