Denuncia e querela: differenze, termini e come presentarle
Chi subisce o viene a conoscenza di un reato può portarlo all'attenzione della Procura della Repubblica in due modi. La denuncia (art. 333 c.p.p.) è la semplice notizia di un reato procedibile d'ufficio: può presentarla chiunque, non ha termini e non si può ritirare, perché il pubblico ministero deve comunque indagare. La querela (art. 336 c.p.p. e art. 120 c.p.) è invece la dichiarazione con cui la persona offesa chiede che si proceda per un reato perseguibile solo a sua iniziativa: va presentata di regola entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e, salvo eccezioni, si può rimettere.
La distinzione è diventata più importante dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022, corretto dal D.Lgs. 31/2024), che ha reso perseguibili a querela reati frequenti come il furto semplice, le lesioni personali lievi, la truffa non aggravata e il sequestro di persona non aggravato. Di seguito come capire quale atto serve, dove e come presentarlo (anche online, nei casi ammessi), cosa scrivere, cosa succede dopo, come opporsi all'archiviazione e quando la querela si estingue per remissione, anche tacita.
In sintesi
Termine
La querela va presentata entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto; il termine è di 6 mesi per gli atti persecutori (stalking) e di 12 mesi per la violenza sessuale. La denuncia di un reato procedibile d'ufficio non ha termine, salvo la prescrizione del reato. Contro la richiesta di archiviazione la persona offesa che ha chiesto di essere avvisata può proporre opposizione entro 20 giorni dalla notifica, 30 giorni per i delitti commessi con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo.
Cosa fare
Capire se serve una denuncia o una querela. Il codice penale indica, articolo per articolo, se un reato è «punibile a querela della persona offesa»; in mancanza si procede d'ufficio. Dopo la riforma Cartabia sono a querela, tra gli altri, le lesioni personali lievi senza aggravanti (art. 582 c.p.), le lesioni colpose (salvo quelle stradali gravi o gravissime e quelle gravi da infortunio sul lavoro), il furto semplice (art. 624), la truffa non aggravata (art. 640), la minaccia semplice, la diffamazione e il sequestro di persona non aggravato.
In caso di dubbio conviene presentare una querela e, nello stesso atto, chiedere che si proceda per ogni reato ravvisabile: una querela vale anche come denuncia, mentre una semplice denuncia per un reato a querela, priva della richiesta di punizione, non consente di procedere. Rubare un portafoglio, ad esempio, è oggi di regola procedibile solo a querela.
Rispettare il termine di tre mesi. Il termine per la querela (art. 124 c.p.) decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza certa del fatto e del suo autore, non necessariamente dal giorno del reato: per una truffa online, ad esempio, dal momento in cui ci si accorge che il pagamento non era dovuto. Per gli atti persecutori il termine è di 6 mesi, per i reati sessuali di 12 mesi (art. 609-septies c.p.).
Una querela tardiva è inammissibile e il procedimento si chiude per difetto di una condizione di procedibilità, senza alcun esame del merito. Il diritto di querela si perde anche con la rinuncia, espressa o tacita: chi, dopo il fatto, compie atti incompatibili con la volontà di querelare, come una riconciliazione formalizzata, può vedersi opporre la rinuncia. Se la persona offesa muore, il diritto di querela si estingue.
Scegliere dove presentarla. Denuncia e querela si presentano oralmente o per iscritto alla Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui il reato è stato commesso, oppure a un ufficiale di polizia giudiziaria: stazione dei Carabinieri, commissariato della Polizia di Stato, comando della Guardia di Finanza o della Polizia locale. Chi si trova all'estero può presentarla a un agente consolare (art. 337 c.p.p.).
La querela scritta può essere consegnata da un incaricato o spedita per raccomandata, ma in questi casi la firma del querelante deve essere autenticata (da un notaio, dal Comune o dal difensore). L'avvocato può depositarla per via telematica. L'ufficio che riceve l'atto rilascia un'attestazione con data e numero: va conservata, perché prova il rispetto del termine. Non si pagano diritti né marche da bollo.
Usare la denuncia online solo nei casi ammessi. La Polizia di Stato offre un servizio di denuncia via web per alcuni fatti, come furti senza violenza e smarrimento di documenti: il modulo compilato online fissa i fatti, ma la denuncia diventa valida solo con la firma presso l'ufficio scelto, di regola entro 48 ore. Il servizio non sostituisce la querela per reati contro la persona né l'esposto per fatti complessi.
Per truffe online, frodi con carte e furti d'identità conviene rivolgersi alla Polizia Postale, portando estratti conto, screenshot con data e URL, numeri di telefono e IBAN usati dal truffatore. Una segnalazione via app o e-mail non vale come querela: se il termine di tre mesi scade nel frattempo, il reato non sarà più perseguibile.
Scrivere l'atto in modo completo. La querela deve descrivere i fatti in ordine cronologico, con data, luogo e modalità, indicare l'autore se noto (nome, indirizzo, targa, profilo social) e le prove: documenti, fotografie, referti medici, chat, nomi dei testimoni con i recapiti. Deve contenere in modo inequivoco l'istanza di punizione: «chiede che si proceda penalmente nei confronti del responsabile per i reati ravvisabili».
È utile dichiarare di voler essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p.) e della proroga delle indagini, ed eleggere domicilio o indicare un indirizzo PEC per le notificazioni, come richiesto dopo la riforma: chi non lo fa rischia di non ricevere gli avvisi. Accuse consapevolmente false espongono al reato di calunnia (art. 368 c.p.).
Seguire il procedimento dopo la presentazione. Ricevuta la notizia di reato, il pubblico ministero la iscrive nel registro (art. 335 c.p.p.) e svolge le indagini preliminari, di regola entro un anno per i delitti e sei mesi per le contravvenzioni, salvo proroghe. La persona offesa può chiedere alla segreteria della Procura, con istanza ai sensi dell'art. 335, comma 3, se ci sono iscrizioni a carico di persone note e il numero del procedimento.
Durante le indagini si possono presentare memorie e nuovi documenti, e nominare un difensore. Nei reati del cosiddetto Codice rosso (maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, lesioni aggravate in famiglia) la legge 69/2019 impone al pubblico ministero di sentire la vittima entro tre giorni dall'iscrizione. Le vittime di questi reati possono accedere al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito.
Opporsi alla richiesta di archiviazione. Se il pubblico ministero ritiene che gli elementi raccolti non consentano una ragionevole previsione di condanna, chiede l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari. Chi ha dichiarato di volerne essere informato riceve l'avviso e può, entro 20 giorni (30 per i delitti con violenza alla persona e per il furto in abitazione o con strappo), presentare opposizione indicando a pena di inammissibilità le indagini suppletive da svolgere e i relativi elementi di prova.
Il giudice fissa un'udienza in camera di consiglio e può archiviare, ordinare nuove indagini o disporre l'imputazione coatta. Senza opposizione l'archiviazione è quasi automatica. Il decreto di archiviazione non impedisce l'azione civile per il risarcimento del danno davanti al giudice civile.
Costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento. La querela non è una domanda di risarcimento: per ottenere il ristoro dei danni nel processo penale la persona offesa deve costituirsi parte civile, tramite un avvocato, entro l'apertura del dibattimento. In alternativa può agire davanti al giudice civile, anche dopo l'esito del processo penale.
Nei reati a querela il responsabile può riparare interamente il danno prima del dibattimento, con restituzioni e risarcimento: il giudice può dichiarare estinto il reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) anche se la persona offesa non è d'accordo, purché l'offerta sia congrua. Per i fatti di modesta gravità l'imputato può essere prosciolto per particolare tenuità del fatto, che non preclude però il risarcimento in sede civile. Anche i programmi di giustizia riparativa, oggi disciplinati dalla riforma Cartabia, possono chiudere il procedimento.
Rimettere la querela o evitarne la remissione tacita. La remissione (art. 152 c.p.) estingue il reato: può essere fatta in udienza (processuale) o con atto davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, e deve essere accettata dal querelato. Salvo diverso accordo, le spese del procedimento restano a carico del querelato. Per lo stalking la remissione è ammessa solo in sede processuale ed è esclusa quando le minacce sono reiterate e gravi.
Dopo la riforma c'è remissione tacita anche quando il querelante, citato come testimone, non compare all'udienza senza giustificato motivo, o quando un programma di giustizia riparativa si conclude con esito positivo. Chi non vuole rinunciare deve quindi presentarsi a ogni udienza o comunicare per tempo un impedimento documentato, ad esempio un certificato medico.
A cosa fare attenzione
- Presentare una semplice «segnalazione» o un esposto senza istanza di punizione per un reato a querela: l'atto non vale come querela e, scaduti i tre mesi, il fatto non è più perseguibile.
- Calcolare i tre mesi dalla data del fatto quando si conosceva già l'autore, o viceversa attendere troppo per raccogliere prove: in caso di dubbio conviene presentare subito la querela e integrare le prove con memorie successive.
- Non presentarsi all'udienza in cui si è citati come testimoni: l'assenza ingiustificata del querelante vale come remissione tacita e il reato si estingue, salvo che si tratti di persona vulnerabile o incapace.
- Accusare una persona sapendola innocente o simulare un reato per ottenere un indennizzo assicurativo: si commettono i delitti di calunnia o simulazione di reato, puniti più severamente dell'illecito denunciato.
- Non eleggere domicilio o cambiare indirizzo senza comunicarlo: gli avvisi di archiviazione e le citazioni non arrivano, e si perdono la possibilità di opporsi e quella di testimoniare.
- Accettare una remissione «in cambio» di un risarcimento solo promesso: la remissione non può essere sottoposta a condizioni e, una volta accettata, è irrevocabile; il pagamento va ottenuto prima di firmarla.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Qual è la differenza tra denuncia e querela?
La denuncia informa l'autorità di un reato procedibile d'ufficio: può farla chiunque, non ha termini e non si può ritirare. La querela è la richiesta della persona offesa di procedere per un reato perseguibile solo a sua iniziativa: va presentata entro 3 mesi, salvo termini più lunghi previsti dalla legge, e di regola si può rimettere, estinguendo il reato.
Entro quanto tempo si può fare una querela?
Entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Per gli atti persecutori il termine è di 6 mesi, per la violenza sessuale di 12 mesi. Il termine si calcola dalla conoscenza effettiva del fatto e, quando occorre, del suo autore; una querela tardiva è dichiarata inammissibile.
Si può fare una denuncia online?
Solo per alcuni fatti, come furti senza violenza e smarrimento di documenti, tramite il servizio web della Polizia di Stato; la denuncia va poi firmata di persona presso l'ufficio scelto, di regola entro 48 ore. Per reati contro la persona, truffe complesse o querele con molte prove è meglio presentarsi in Procura, ai Carabinieri o alla Polizia, oppure rivolgersi a un avvocato.
Quanto costa presentare una querela?
Presentare denuncia o querela è gratuito: non si pagano marche da bollo né diritti. I costi nascono solo se ci si fa assistere da un avvocato o ci si costituisce parte civile. Se la querela viene rimessa, le spese del procedimento sono di regola a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti nell'atto di remissione.
Serve un avvocato per fare una querela?
No, la querela si può presentare personalmente, anche oralmente, a un ufficio di polizia o in Procura, che la verbalizza. L'avvocato è utile per individuare i reati, raccogliere le prove, depositare l'atto per via telematica e, soprattutto, per l'opposizione all'archiviazione e la costituzione di parte civile, dove la sua assistenza è necessaria.
Si può ritirare una querela?
Sì, con la remissione, salvo i reati per cui la legge la esclude, come la violenza sessuale o lo stalking con minacce gravi e reiterate. La remissione va accettata dal querelato e non può essere condizionata. Una volta rimessa, la querela non si può ripresentare per lo stesso fatto. La denuncia di un reato procedibile d'ufficio, invece, non si può ritirare.
Cosa succede se non vado all'udienza come testimone?
Se si è querelanti e si è stati regolarmente citati come testimoni, l'assenza senza giustificato motivo vale come remissione tacita della querela e il reato si estingue. La regola non si applica alle persone vulnerabili, ai minori e agli incapaci. Chi ha un impedimento deve comunicarlo prima dell'udienza con documenti, ad esempio un certificato medico.
Come so se la mia denuncia è stata archiviata?
Si riceve l'avviso della richiesta di archiviazione solo se lo si è chiesto nella denuncia o nella querela. In alternativa si può presentare alla Procura un'istanza ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. per conoscere le iscrizioni e lo stato del procedimento. Dall'avviso decorrono 20 giorni, o 30 nei casi più gravi, per presentare opposizione.
Il furto è ancora procedibile d'ufficio?
Dopo la riforma Cartabia il furto semplice è punibile a querela della persona offesa. Si procede ancora d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità o se ricorrono alcune aggravanti, come il furto di cose destinate a pubblico servizio, salvo che si tratti di beni esposti alla pubblica fede. Per il furto con strappo e in abitazione la procedibilità resta d'ufficio.
Cosa fare se si viene denunciati ingiustamente?
Conviene nominare subito un difensore, che può chiedere le iscrizioni a carico, depositare memorie e indicare prove a discarico durante le indagini. Se chi ha sporto denuncia sapeva che l'accusa era falsa, si può a propria volta presentare querela per calunnia, reato procedibile d'ufficio, e chiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile.
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