Art. 151 Codice civile – Separazione giudiziale
In breve
L'art. 151 c.c. consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verificano fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure arrecano grave pregiudizio all'educazione dei figli. Il giudice, pronunciando la separazione, può dichiarare, se richiesto e se ne ricorrono le circostanze, a quale coniuge sia addebitabile la separazione, valutando un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio .