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Art. 169 Codice penale – Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Codice penale

In breve

L'articolo 169 del codice penale consente al giudice di astenersi dal pronunciare rinvio al giudizio, o dal pronunciare condanna, nei confronti di un minore degli anni diciotto, quando il reato commesso prevede una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta alla prima. Il perdono presuppone che, valutate le circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Non si applica nei casi previsti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164, e non può essere concesso più di una volta.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. 75

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 169 Codice penale

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