Art. 164 Codice penale – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
In breve
L'art. 164 c.p. stabilisce che la sospensione condizionale è ammessa solo se il giudice, considerate le circostanze dell'art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati. Non può essere concessa a chi ha già riportato condanna a pena detentiva per delitto, anche se riabilitato, né al delinquente o contravventore abituale o professionale, né quando alla pena va aggiunta una misura di sicurezza personale per pericolosità presunta dalla legge. Rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne la confisca. Non può essere concessa più di una volta, salvo che la nuova pena, cumulata con quella della precedente condanna, non superi i limiti dell'art. 163.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale; 392
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.(74)
Giurisprudenza sull'Art. 164 Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 133Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 163Sospensione condizionale della pena