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Art. 207 Codice penale – Revoca delle misure di sicurezza personali

Codice penale

In breve

L'art. 207 c.p. stabilisce che le misure di sicurezza non possono essere revocate finché la persona sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa. Inoltre, la revoca non può essere disposta prima che sia trascorso il tempo corrispondente alla durata minima prevista dalla legge per quella specifica misura. Un ulteriore comma dell'articolo è stato abrogato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.(61)

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354 .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 207 Codice penale

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