Art. 416-bis Codice penale – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
In breve
La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso di almeno tre persone con reclusione da dieci a quindici anni, mentre promotori, direttori e organizzatori sono puniti da dodici a diciotto anni. L'associazione è mafiosa quando i membri sfruttano la forza intimidatrice del vincolo, con assoggettamento e omertà, per commettere reati, controllare attività economiche o appalti, ottenere profitti ingiusti o condizionare il voto. Se armata, le pene salgono rispettivamente a dodici-venti e quindici-ventisei anni, con ulteriore aumento da un terzo alla metà se le attività sono finanziate con proventi di delitti. È sempre disposta la confisca. Si applica anche a camorra, 'ndrangheta e organizzazioni simili, anche straniere.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni .
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni .
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55. (118)
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Giurisprudenza sull'Art. 416-bis Codice penale
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 32-quaterCasi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica…
- Art. 61-bisCircostanza aggravante del reato transnazionale
- Art. 375Frode in processo penale e depistaggio
- Art. 378Favoreggiamento personale
- Art. 384-terCircostanze speciali
- Art. 416-terScambio elettorale politico-mafioso
- Art. 452-octiesCircostanze aggravanti
- Art. 517-octiesPena accessoria e circostanze aggravanti
- Art. 518Pubblicazione della sentenza
- Art. 628Rapina