Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 51 Codice penale – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Codice penale

In breve

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell'autorità pubblica, esclude la punibilità di chi lo compie. Se un reato è commesso per ordine dell'autorità, ne risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Ne risponde anche chi lo ha eseguito, a meno che per errore di fatto abbia creduto di obbedire a un ordine legittimo. Non è invece punibile chi esegue un ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun controllo sulla sua legittimità.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 51 Codice penale

14

Articoli che richiamano questo articolo

7

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.