Art. 161 Codice penale – Effetti della sospensione e della interruzione
L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo . 277
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.(199) (208a) 277
Articoli richiamati
- Art. 51Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 99Recidiva
- Art. 102Abitualità presunta dalla legge
- Art. 103Abitualità ritenuta dal giudice
- Art. 105Professionalità nel reato
- Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-terCorruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quaterInduzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322-bisEstensione ai funzionari internazionali ed europei