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Art. 582 Codice penale – Lesione personale

Codice penale

In breve

La norma punisce chi causa a una persona una lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione da sei mesi a tre anni, procedibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se ricorrono le circostanze aggravanti previste dagli articoli 583, 583-quater secondo comma primo periodo e terzo comma, e 585, escluse quelle dell'articolo 577 primo comma numero 1 e secondo comma. Si procede d'ufficio anche se la malattia supera venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 582 Codice penale

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