Art. 582 Codice penale – Lesione personale
In breve
La norma punisce chi causa a una persona una lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione da sei mesi a tre anni, procedibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se ricorrono le circostanze aggravanti previste dagli articoli 583, 583-quater secondo comma primo periodo e terzo comma, e 585, escluse quelle dell'articolo 577 primo comma numero 1 e secondo comma. Si procede d'ufficio anche se la malattia supera venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
Giurisprudenza sull'Art. 582 Codice penale
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 339-bisCircostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente…
- Art. 571Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- Art. 584Omicidio preterintenzionale
- Art. 585Circostanze aggravanti