Art. 583 Codice penale – Circostanze aggravanti
In breve
L'articolo stabilisce quando la lesione personale è grave o gravissima, con pene più severe. È grave, punita con la reclusione da tre a sette anni, se causa una malattia che mette in pericolo la vita, o una malattia o incapacità alle occupazioni ordinarie oltre quaranta giorni, oppure l'indebolimento permanente di un senso o organo. È gravissima, punita con la reclusione da sei a dodici anni, se produce una malattia insanabile o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita o inservibilità di un arto, la perdita dell'uso di un organo, della capacità di procreare, o una grave e permanente difficoltà della favella. Alcuni numeri originari sono stati abrogati da leggi successive.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69 ;
5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.