Art. 585 Codice penale – Circostanze aggravanti
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà .
Articoli richiamati
- Art. 576Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 577Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 582Lesione personale
- Art. 583Circostanze aggravanti
- Art. 583-bisPratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 583-quinquiesDeformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- Art. 584Omicidio preterintenzionale