Art. 609-octies Codice penale – Violenza sessuale di gruppo
In breve
La disposizione stabilisce che la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale previsti dall'articolo 609-bis, punita con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per chi abbia avuto un ruolo di minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato, nonché per chi sia stato determinato a commetterlo quando ricorrono le condizioni previste dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. 386
Giurisprudenza sull'Art. 609-octies Codice penale
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