Art. 609-bis Codice penale – Violenza sessuale
In breve
L'art. 609-bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi induce la persona a compiere o subire tali atti abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica nel momento del fatto, oppure traendola in inganno sostituendosi ad un'altra persona. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita, ma non oltre i due terzi rispetto a quella altrimenti prevista.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni .
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Giurisprudenza sull'Art. 609-bis Codice penale
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 157Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 576Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 600-septiesConfisca
- Art. 604Fatto commesso all'estero
- Art. 609-terCircostanze aggravanti
- Art. 609-quaterAtti sessuali con minorenne
- Art. 609-sexiesIgnoranza dell'età della persona offesa
- Art. 609-septiesQuerela di parte
- Art. 609-octiesViolenza sessuale di gruppo
- Art. 609-noniesPene accessorie ed altri effetti penali
- Art. 609-deciesComunicazione al tribunale per i minorenni
- Art. 609-duodeciesCircostanze aggravanti