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Art. 609-bis Codice penale – Violenza sessuale

Codice penale

In breve

L'art. 609-bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi induce la persona a compiere o subire tali atti abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica nel momento del fatto, oppure traendola in inganno sostituendosi ad un'altra persona. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita, ma non oltre i due terzi rispetto a quella altrimenti prevista.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni .

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 609-bis Codice penale

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