Art. 609-quater Codice penale – Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni .
La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore .
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Giurisprudenza sull'Art. 609-quater Codice penale
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 157Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 576Circostanze aggravanti. Ergastolo
- Art. 609-sexiesIgnoranza dell'età della persona offesa
- Art. 609-noniesPene accessorie ed altri effetti penali
- Art. 609-deciesComunicazione al tribunale per i minorenni
- Art. 609-duodeciesCircostanze aggravanti