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Art. 98 c.p.c. – Cauzione per le spese

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

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Giurisprudenza sull'Art. 98 c.p.c.

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