Art. 317 Codice penale – Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Giurisprudenza sull'Art. 317 Codice penale
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1993-06-11
Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti