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Art. 317 Codice penale – Concussione

Codice penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

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Giurisprudenza sull'Art. 317 Codice penale

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