Art. 317-bis Codice penale – Pene accessorie
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni .
Giurisprudenza sull'Art. 317-bis Codice penale
Articoli richiamati
- Art. 314Peculato
- Art. 317Concussione
- Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bisCircostanze aggravanti
- Art. 319-terCorruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quaterInduzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bisEstensione ai funzionari internazionali ed europei
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti
- Art. 346-bisTraffico di influenze illecite