Art. 323-bis Codice penale – Circostanze attenuanti
Se i fatti previsti dagli articoli 314 , 314-bis, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 346-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 , 322-bis e 346-bis , per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Giurisprudenza sull'Art. 323-bis Codice penale
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Articoli richiamati
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- Art. 314Peculato
- Art. 314-bisIndebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316-bisMalversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-terIndebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 317Concussione
- Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-terCorruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quaterInduzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bisEstensione ai funzionari internazionali ed europei
- Art. 346-bisTraffico di influenze illecite
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