Pignoramento presso terzi di stipendio e conto: limiti e difese
Il pignoramento presso terzi è la forma di espropriazione con cui il creditore aggredisce le somme che altri devono al debitore: lo stipendio pagato dal datore di lavoro, la pensione erogata dall'INPS, il saldo del conto corrente custodito dalla banca, il canone versato dall'inquilino. Il terzo pignorato diventa custode delle somme dal giorno della notifica e non può più pagarle al debitore senza ordine del giudice. La procedura è regolata dagli artt. 543–554 c.p.c., come modificati dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal correttivo D.Lgs. 164/2024; quando procede l'Agenzia delle entrate-Riscossione valgono anche le regole speciali del d.P.R. 602/1973.
I passaggi che seguono descrivono la procedura dal precetto all'ordinanza di assegnazione e, soprattutto, i limiti che la legge pone a tutela del debitore: un quinto dello stipendio, il minimo vitale della pensione, la soglia del triplo dell'assegno sociale per le somme già accreditate sul conto. Chi subisce il pignoramento trova i termini per opporsi e le eccezioni che il giudice dell'esecuzione rileva anche d'ufficio; chi procede trova gli adempimenti che, se omessi, rendono inefficace il pignoramento.
In sintesi
Termine
I termini decisivi sono brevi: 10 giorni per la dichiarazione del terzo e 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi. Il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro 90 giorni dalla sua notifica (art. 481 c.p.c.); il terzo comunica la dichiarazione entro 10 giorni dalla notifica dell'atto (art. 543 c.p.c.); il creditore iscrive a ruolo la procedura entro 30 giorni dalla consegna dell'atto notificato, a pena di inefficacia; l'opposizione agli atti va proposta entro 20 giorni dal compimento dell'atto contestato (art. 617 c.p.c.). In assenza di ordinanza di assegnazione il pignoramento presso terzi perde efficacia dopo dieci anni (art. 551-bis c.p.c.).
Cosa fare
Verificare titolo esecutivo e precetto. Il pignoramento presuppone un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, assegno, atto notarile) notificato al debitore, seguito dall'atto di precetto con cui si intima il pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni (art. 480 c.p.c.).
Il debitore deve controllare subito che il credito precettato corrisponda al titolo, che interessi e spese siano calcolati correttamente e che il precetto non sia scaduto: se il pignoramento non è eseguito entro 90 giorni dalla notifica del precetto, questo perde efficacia e va rinnovato. Errori nella forma del precetto si fanno valere con l'opposizione agli atti entro 20 giorni; contestazioni sul diritto del creditore di procedere (credito estinto, prescritto, compensato) con l'opposizione all'esecuzione. Lasciar passare questa fase senza verifiche significa ritrovarsi con lo stipendio vincolato prima di aver sollevato qualunque eccezione.
Individuare il terzo e i beni: la ricerca telematica. Il creditore deve sapere presso chi pignorare: datore di lavoro, ente pensionistico, banca, conduttore. Se non lo sa, può chiedere la ricerca telematica dei beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di residenza del debitore: l'ufficiale giudiziario accede all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e alle banche dati degli enti previdenziali.
L'istanza sconta il contributo unificato previsto per questa fase dal d.P.R. 115/2002. Dal risultato emergono rapporti di conto e datore di lavoro, che consentono di notificare un atto mirato invece di pignorare alla cieca presso più banche. Il debitore non riceve avviso della ricerca: lo scopre solo con la notifica del pignoramento.
Notificare l'atto di pignoramento al terzo e al debitore. L'atto, notificato dall'ufficiale giudiziario o via PEC, deve contenere gli elementi dell'art. 543 c.p.c.: l'indicazione del credito, del titolo e del precetto, delle somme dovute dal terzo e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio e l'indirizzo PEC del creditore, la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione.
Competente è il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (art. 26-bis c.p.c.); se il debitore è una pubblica amministrazione si segue la regola speciale del primo comma. L'udienza va fissata rispettando il termine dilatorio di 10 giorni dell'art. 501 c.p.c. Un atto privo dell'avvertimento al terzo sulle conseguenze della mancata dichiarazione impedisce di applicare il meccanismo della non contestazione.
Conoscere il vincolo che grava sul terzo. Dal giorno della notifica il terzo è soggetto agli obblighi del custode (art. 546 c.p.c.) entro il limite del credito precettato aumentato di 1 000 euro per crediti fino a 1 100 euro, di 1 600 euro per crediti tra 1 100,01 e 3 200 euro e della metà per crediti superiori. La banca blocca il saldo entro questo importo, il datore di lavoro accantona ogni mese la quota pignorabile della retribuzione.
Se il creditore ha pignorato presso più terzi (più banche, banca e datore), il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale dei pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi: il giudice provvede con ordinanza entro 20 giorni dall'istanza. È lo strumento per sbloccare il conto quando lo stipendio pignorato copre già il debito.
Iscrivere a ruolo e notificare l'avviso. Ricevuto l'originale notificato, il creditore iscrive a ruolo la procedura presso il tribunale depositando telematicamente le copie conformi di atto, titolo e precetto entro 30 giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. Il contributo unificato per l'esecuzione mobiliare è di regola di 139 euro (43 euro per valori fino a 2 500 euro), oltre all'anticipazione forfettaria di 27 euro.
Dopo la riforma, entro l'udienza il creditore deve anche notificare al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con il numero di ruolo, e depositarlo nel fascicolo. Se l'avviso non è notificato o non è depositato il pignoramento è inefficace e gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza. Il debitore che riceve un atto di pignoramento deve quindi verificare sul fascicolo telematico se questi adempimenti sono stati rispettati.
Ottenere e verificare la dichiarazione del terzo. Entro 10 giorni il terzo comunica al creditore, con raccomandata o PEC, di quali somme è debitore e quando le deve pagare, indicando sequestri e cessioni già notificati (art. 547 c.p.c.): il datore di lavoro dichiara retribuzione netta, eventuali cessioni del quinto e altri pignoramenti; la banca dichiara saldi e rapporti.
Se la dichiarazione non arriva, il giudice fissa una nuova udienza e, se il terzo non compare o non dichiara, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore (art. 548 c.p.c.). Se la dichiarazione è contestata, il giudice risolve la questione con ordinanza nel contraddittorio delle parti (art. 549 c.p.c.). Il debitore ha interesse a controllare che il datore non abbia dichiarato una retribuzione lorda al posto della netta, perché il quinto si calcola sul netto.
Far valere i limiti di pignorabilità. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o TFR sono pignorabili nella misura di un quinto per i crediti ordinari; per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale; in caso di concorso di cause diverse il pignoramento non può superare la metà (art. 545 c.p.c.). Della pensione resta impignorabile un importo pari al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1 000 euro; il resto è pignorabile entro il quinto.
Per le somme accreditate sul conto: quelle entrate prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale; quelle accreditate dopo seguono i limiti del quinto. Il pignoramento oltre questi limiti è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d'ufficio. Quando procede l'Agente della riscossione la quota sullo stipendio è di un decimo fino a 2 500 euro, un settimo fino a 5 000 euro, un quinto oltre (art. 72-ter d.P.R. 602/1973).
Scegliere la difesa: opposizioni e conversione. Chi contesta il diritto del creditore a procedere (pagamento già avvenuto, prescrizione, titolo caducato) propone opposizione all'esecuzione con ricorso al giudice dell'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e può chiedere la sospensione; chi contesta vizi formali dell'atto di pignoramento o della notifica propone opposizione agli atti entro il termine perentorio di 20 giorni (art. 617 c.p.c.). Le domande sono soggette a contributo unificato e richiedono di regola l'assistenza di un avvocato.
In alternativa, prima dell'assegnazione il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando almeno un sesto del credito del procedente e degli intervenuti: il giudice determina la somma da versare in sostituzione delle somme pignorate. La rateizzazione fino a 48 mesi è prevista però solo per beni mobili e immobili, non per i crediti pignorati presso terzi.
Ricevere l'ordinanza di assegnazione e controllarne l'esecuzione. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili entro 90 giorni, il giudice le assegna al creditore (art. 553 c.p.c.); per lo stipendio l'assegnazione riguarda le quote mensili future fino a estinzione del debito, interessi e spese liquidate. Il creditore notifica al terzo l'ordinanza insieme ai dati per il pagamento: da quel momento il terzo paga direttamente il creditore e il pagamento lo libera verso il debitore.
L'ordinanza è titolo esecutivo contro il terzo che non paga. Il debitore deve conservare le buste paga con la trattenuta e chiedere lo svincolo al raggiungimento dell'importo. Se cambia datore di lavoro, l'assegnazione non segue automaticamente il nuovo rapporto: il creditore dovrà notificare un nuovo pignoramento al nuovo datore.
A cosa fare attenzione
- Ignorare l'atto perché «tanto pignorano solo il quinto»: se il conto riceve somme diverse dallo stipendio (rimborsi, risparmi, entrate di un'attività) queste sono pignorabili per intero oltre il limite dell'art. 546 c.p.c.
- Lasciar scadere i 20 giorni dell'art. 617 c.p.c. per un vizio di notifica: dopo il termine il vizio formale non è più deducibile e resta solo l'opposizione all'esecuzione sul merito del credito.
- Non controllare l'iscrizione a ruolo e la notifica dell'avviso: sono adempimenti a pena di inefficacia, ma il debitore che non li verifica sul fascicolo continua a subire il blocco del conto fino all'udienza.
- Dimenticare cessioni del quinto e deleghe di pagamento già in corso: il datore deve dichiararle, e il cumulo con il pignoramento incontra il limite complessivo della metà della retribuzione secondo l'orientamento prevalente.
- Spostare lo stipendio su un conto di un familiare dopo la notifica: oltre a non liberare il terzo già vincolato, può integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
- Pagare direttamente il creditore senza informare il giudice: il creditore deve comunicarlo al debitore e al terzo, altrimenti il vincolo resta; occorre una quietanza scritta da depositare per chiudere la procedura.
- Rinunciare all'assistenza di un avvocato su un pignoramento di importo rilevante: i limiti di pignorabilità vanno documentati con estratti conto e cedolini, e una sola istanza ben costruita può sbloccare somme ingenti.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Quanto possono pignorare dello stipendio?
Per i crediti ordinari un quinto della retribuzione netta mensile (art. 545 c.p.c.). Per crediti alimentari la misura è stabilita dal presidente del tribunale; se concorrono crediti di natura diversa il totale non può superare la metà. Quando pignora l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quota è di un decimo fino a 2 500 euro netti, un settimo tra 2 500 e 5 000 euro e un quinto oltre.
Possono pignorare tutto il conto corrente?
No, se sul conto confluiscono stipendio o pensione. Le somme accreditate prima della notifica restano libere fino al triplo dell'assegno sociale; quelle accreditate dopo sono pignorabili solo nei limiti del quinto. Le altre somme presenti sul conto (risparmi, entrate diverse) sono invece pignorabili fino all'importo del credito maggiorato secondo l'art. 546 c.p.c.
Quanto della pensione è impignorabile?
Resta intatto un importo pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1 000 euro. Sulla parte eccedente si applicano i limiti ordinari, quindi di regola un quinto. Il principio nasce dalla sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale ed è oggi scritto nell'art. 545, settimo comma, c.p.c.
Il datore di lavoro deve dirmi che ha ricevuto un pignoramento?
L'atto di pignoramento è notificato anche al debitore, che lo riceve contestualmente o pochi giorni dopo il terzo. Il datore di lavoro, come custode, applica la trattenuta dal primo cedolino utile e la indica in busta paga; non ha bisogno del consenso del dipendente e non può rifiutarsi di eseguire il vincolo.
Cosa succede se il terzo non risponde?
Se la dichiarazione non arriva entro 10 giorni, il creditore lo segnala all'udienza e il giudice fissa una nuova udienza da notificare al terzo. Se il terzo non compare o non dichiara, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore e il giudice assegna le somme (art. 548 c.p.c.).
Come si sblocca un conto pignorato per errore?
Con un'istanza al giudice dell'esecuzione che documenti la natura delle somme (cedolini, cedolino pensione, estratti conto) e chieda di dichiarare l'inefficacia parziale del pignoramento oltre i limiti dell'art. 545 c.p.c. Se il pignoramento colpisce più banche e il debito è già coperto, si chiede la riduzione ex art. 546, secondo comma, c.p.c.
Quanto dura il pignoramento dello stipendio?
Fino all'integrale soddisfazione del credito assegnato, comprensivo di interessi e spese liquidate nell'ordinanza. In mancanza di ordinanza di assegnazione il pignoramento presso terzi perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica al terzo, salvo dichiarazione di interesse del creditore (art. 551-bis c.p.c.).
Si può pignorare lo stipendio se c'è già la cessione del quinto?
Sì. La cessione del quinto è un contratto, il pignoramento un atto esecutivo: possono coesistere. Il datore applica entrambe le trattenute, ma secondo l'orientamento prevalente la somma tra cessione e pignoramento non può superare la metà della retribuzione netta, per non lasciare il lavoratore senza mezzi.
Chi paga le spese della procedura?
Contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di notifica e compenso dell'avvocato del creditore sono anticipati dal creditore, ma il giudice li liquida nell'ordinanza di assegnazione a carico del debitore. Per questo il debito cresce rispetto al precetto: conviene chiedere al creditore il conteggio aggiornato prima di proporre una transazione.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione passa dal giudice?
No. Con il pignoramento presso terzi previsto dall'art. 72-bis d.P.R. 602/1973 l'Agente della riscossione ordina direttamente al terzo di pagare entro 60 giorni, senza udienza. Il debitore può comunque proporre opposizione davanti al giudice ordinario o tributario a seconda del vizio fatto valere.
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