Rinuncia all'eredità con debiti: come si fa, costi e termini
Nel diritto italiano l'eredità non si acquista automaticamente: chi è chiamato può accettarla oppure rinunciarvi. La rinuncia è lo strumento con cui il figlio, il coniuge o un altro parente evita di rispondere con il proprio patrimonio dei debiti del defunto – mutui, debiti fiscali, fideiussioni, cartelle esattoriali – quando l'eredità è passiva. Si compie con una dichiarazione formale davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.), e ha effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.).
La rinuncia, però, è efficace solo se il chiamato non ha già accettato, anche tacitamente, e se non è nel possesso dei beni ereditari da oltre tre mesi senza aver fatto l'inventario. Ha inoltre effetti a catena: la quota del rinunciante passa ai suoi figli per rappresentazione o agli altri chiamati, che dovranno a loro volta decidere. Di seguito sono descritti i controlli preliminari, i comportamenti da evitare, la procedura in tribunale o dal notaio, i costi, la rinuncia per conto dei figli minori e l'alternativa dell'accettazione con beneficio d'inventario.
In sintesi
Termine
Il diritto di accettare l'eredità, e quindi di scegliere se rinunciare, si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.). Il termine si riduce drasticamente se il chiamato è nel possesso di beni ereditari: deve fare l'inventario entro 3 mesi e poi decidere entro 40 giorni, altrimenti è erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Chiunque vi abbia interesse, ad esempio un creditore, può chiedere al tribunale di fissare un termine per decidere (art. 481 c.c.). La rinuncia, se fatta prima della scadenza, esonera dalla dichiarazione di successione da presentare entro 12 mesi.
Cosa fare
Ricostruire la situazione patrimoniale del defunto prima di decidere. Prima di qualsiasi scelta conviene verificare attivi e passivi: estratti dei conti, mutui e finanziamenti presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, cartelle e debiti fiscali tramite l'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, visure catastali e ipotecarie degli immobili, eventuali protesti e fideiussioni prestate. Gli eredi possono accedere a queste banche dati come chiamati, presentando il certificato di morte o una dichiarazione sostitutiva.
L'esito orienta la decisione: se i debiti superano chiaramente i beni conviene rinunciare; se il quadro è incerto o ci sono beni di valore affettivo, l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.) tiene separati i due patrimoni. Le somme che spettano ai familiari per diritto proprio, come il TFR del lavoratore defunto (art. 2122 c.c.), la pensione di reversibilità e le polizze vita con beneficiario designato, restano dovute anche a chi rinuncia.
Evitare comportamenti che valgono come accettazione tacita. L'accettazione tacita si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che avrebbe diritto di fare solo come erede (art. 476 c.c.): vendere o donare beni del defunto, riscuotere crediti a proprio nome, prelevare dal conto, intestarsi un'auto, pagare debiti ereditari con denaro dell'eredità, agire in giudizio come erede. Anche la cessione dei diritti di successione o la rinuncia a favore solo di alcuni coeredi comporta accettazione (artt. 477 e 478 c.c.).
Sono invece consentiti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.), come pagare le spese funerarie con denaro proprio, mettere in sicurezza la casa o ritirare la posta. La presentazione della dichiarazione di successione, secondo l'orientamento prevalente, non vale accettazione. Nel dubbio è meglio astenersi da qualsiasi atto sui beni fino alla rinuncia.
Verificare se si è nel possesso dei beni ereditari. Il chiamato che, a qualsiasi titolo, è nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione; trascorso il termine senza inventario, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare (art. 485 c.c.). Il caso tipico è il figlio o il coniuge che conviveva con il defunto e continua ad abitare nella casa, o che detiene le chiavi di un immobile o di un'auto.
Chi si trova in questa situazione deve muoversi subito: entro i tre mesi può avviare l'inventario e poi, entro 40 giorni dal suo compimento, rinunciare; oppure rinunciare direttamente entro i tre mesi. Per il chiamato che non possiede beni ereditari, invece, il termine è quello ordinario di prescrizione di dieci anni, salvo che un interessato ottenga dal giudice un termine più breve.
Scegliere dove rendere la dichiarazione: tribunale o notaio. La rinuncia si fa con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, cioè dell'ultimo domicilio del defunto, oppure da un notaio, anche di altra città (art. 519 c.c.). In entrambi i casi la dichiarazione è inserita nel registro delle successioni tenuto presso quel tribunale e diventa conoscibile dai creditori.
La via della cancelleria è la più economica, ma molti tribunali ricevono solo su appuntamento prenotato online o via PEC, con attese che in alcune sedi superano il mese: chi ha un termine vicino, in particolare il chiamato nel possesso di beni, fa bene a rivolgersi al notaio. Ogni chiamato rinuncia per sé; più fratelli possono rinunciare nello stesso atto. La rinuncia non può essere parziale, condizionata o a termine (art. 520 c.c.).
Preparare documenti e pagare imposte e diritti. Per la cancelleria occorrono di regola il documento d'identità e il codice fiscale del rinunciante, il certificato di morte o la relativa dichiarazione sostitutiva, il codice fiscale del defunto, l'indicazione dell'ultimo domicilio e, se esiste, il testamento pubblicato. Si versano l'imposta di registro in misura fissa (200 euro) con modello F24 e una marca da bollo da 16 euro per l'atto, oltre ai diritti per le copie; il tribunale provvede poi alla registrazione all'Agenzia delle Entrate.
Dal notaio si aggiungono l'onorario e le spese, variabili in genere da qualche centinaio di euro in su. Conviene chiedere una copia autentica della rinuncia: servirà per informare l'ufficio delle Entrate, i creditori che inviano solleciti e la banca, e per dimostrare in futuro di non essere erede di fronte all'Agente della riscossione.
Rinunciare per conto di figli minori o incapaci. Quando, per effetto della rinuncia del genitore, l'eredità passa per rappresentazione ai figli minori (artt. 467 e 468 c.c.), anche questi devono rinunciare, altrimenti erediteranno i debiti. I genitori non possono rinunciare in nome del minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare, che la concede per necessità o utilità evidente del figlio (art. 320 c.c.); per l'interdetto e il beneficiario di amministrazione di sostegno valgono regole analoghe.
Il ricorso si deposita al tribunale del luogo di residenza del minore, allegando la documentazione sulla passività dell'eredità. Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) l'autorizzazione può essere rilasciata anche dal notaio che riceve l'atto, su richiesta dei genitori. Per il minore la legge prevede comunque una tutela ulteriore: se non rinuncia, l'accettazione avviene necessariamente con beneficio d'inventario, ma occorre poi rispettare termini precisi.
Informare l'Agenzia delle Entrate e gestire i creditori. Il chiamato che rinuncia prima della scadenza dei 12 mesi non è tenuto a presentare la dichiarazione di successione, purché ne informi l'ufficio allegando copia della rinuncia (art. 28, comma 5, D.Lgs. 346/1990). Ai creditori del defunto che sollecitano il pagamento basta rispondere con raccomandata o PEC allegando la copia della rinuncia: non sono più legittimati a chiedere nulla al rinunciante.
Attenzione ai creditori personali del rinunciante: se la rinuncia li danneggia, possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in suo nome, al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari, entro cinque anni dalla rinuncia (art. 524 c.c.). Restano invece a carico del rinunciante i debiti propri, ad esempio le fideiussioni che egli stesso aveva prestato per il defunto.
Valutare le conseguenze per gli altri parenti e l'eventuale revoca. Per effetto della rinuncia la quota passa ai discendenti del rinunciante per rappresentazione o si accresce agli altri chiamati; se rinunciano tutti, l'eredità si devolve ai successivi parenti fino al sesto grado e, in ultimo, allo Stato (artt. 522 e 586 c.c.). Per evitare che i debiti «scivolino» su nipoti e cugini, è utile avvisare per tempo tutta la famiglia. Se nessuno accetta, il tribunale può nominare un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), che liquida i beni e paga i creditori nei limiti dell'attivo.
Finché il diritto di accettare non è prescritto e l'eredità non è stata acquistata da altri chiamati, il rinunciante può revocare la rinuncia e accettare (art. 525 c.c.), facendo salvi i diritti acquistati dai terzi.
A cosa fare attenzione
- Continuare a vivere nella casa del defunto o tenerne le chiavi senza fare l'inventario entro tre mesi: si diventa eredi puri e semplici e la rinuncia successiva è inefficace, con responsabilità illimitata per i debiti.
- Prelevare dal conto del defunto, anche per pagare il funerale, o vendere la sua auto prima di rinunciare: sono atti che possono essere qualificati come accettazione tacita e annullare l'effetto protettivo della rinuncia.
- Rinunciare senza preoccuparsi dei figli minori: per rappresentazione l'eredità passiva passa a loro e, senza autorizzazione del giudice tutelare o del notaio, i genitori non possono rinunciare in loro nome.
- Rinunciare «a favore» di un fratello o della madre: la rinuncia fatta a favore di alcuni soltanto dei coeredi vale come accettazione e cessione della quota, con le relative imposte e responsabilità per i debiti.
- Contare sul silenzio dopo il ricorso di un creditore ex art. 481 c.c.: la scadenza del termine fa perdere il diritto di accettare, ma se nel frattempo si sono compiuti atti di accettazione tacita o si possiedono beni ereditari, il creditore agirà comunque contro il chiamato come erede.
- Dare per scontato che l'eredità sia passiva senza verifiche: crediti d'imposta, rimborsi, polizze o immobili sottovalutati possono rendere conveniente il beneficio d'inventario. Nei casi dubbi, con immobili gravati da ipoteca o aziende, è opportuno il parere di un notaio o di un avvocato.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Quanto costa rinunciare all'eredità?
In tribunale si pagano di regola l'imposta di registro fissa di 200 euro con F24 e una marca da bollo da 16 euro, oltre ai diritti per le copie autentiche. Dal notaio si aggiungono onorario e spese, in genere qualche centinaio di euro. I costi sono per ciascun rinunciante, anche se più fratelli rinunciano nello stesso atto.
Entro quanto tempo si può rinunciare all'eredità?
Di regola entro 10 anni dall'apertura della successione, finché il diritto di accettare non si prescrive. Chi è nel possesso di beni ereditari deve però fare l'inventario entro 3 mesi e decidere entro i 40 giorni successivi, altrimenti diventa erede. Un creditore può anche chiedere al tribunale di fissare un termine più breve.
Se rinuncio all'eredità, i debiti passano ai miei figli?
Possono passare. Se il rinunciante è figlio o fratello del defunto, i suoi discendenti subentrano per rappresentazione e diventano chiamati. Per evitare che ereditino i debiti devono rinunciare anche loro; se sono minori, i genitori hanno bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare o del notaio rogante.
Chi rinuncia all'eredità perde la pensione di reversibilità?
No. La pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti per diritto proprio, in base alle leggi previdenziali, e non fa parte dell'eredità. Lo stesso vale per il TFR e le indennità dovute dal datore di lavoro al coniuge e ai figli (art. 2122 c.c.) e per le polizze vita con beneficiario indicato.
Posso rinunciare all'eredità se abito nella casa del defunto?
Sì, ma il termine è brevissimo. Chi è nel possesso di beni ereditari, come il familiare convivente, deve rinunciare entro tre mesi dalla morte oppure, nello stesso termine, avviare l'inventario. Superati i tre mesi senza inventario si è considerati eredi puri e semplici e la rinuncia non ha più effetto.
Si può rinunciare all'eredità solo per una parte o tenere la casa?
No. La rinuncia non può essere parziale né sottoposta a condizione o termine: o si rinuncia a tutto o si accetta. Chi vuole conservare un bene senza rispondere dei debiti oltre il valore dell'eredità può accettare con beneficio d'inventario, liquidando i creditori e tenendo ciò che resta.
Cosa succede se tutti rinunciano all'eredità?
L'eredità si devolve ai successivi parenti fino al sesto grado e, se nessuno accetta, allo Stato, che risponde dei debiti solo nei limiti di quanto riceve. Nel frattempo il tribunale può nominare un curatore dell'eredità giacente, su richiesta dei creditori o di altri interessati, per amministrare e liquidare i beni.
I creditori possono contestare la rinuncia all'eredità?
I creditori del defunto no: con la rinuncia il rinunciante non risponde dei debiti ereditari. I creditori personali del rinunciante, invece, se la rinuncia li danneggia, possono farsi autorizzare ad accettare in suo nome per soddisfarsi sui beni ereditari, entro cinque anni dalla rinuncia (art. 524 c.c.).
Dopo la rinuncia bisogna presentare la dichiarazione di successione?
No, se la rinuncia è fatta prima della scadenza dei 12 mesi: il rinunciante non è più obbligato, a condizione di informare l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con copia della rinuncia. La dichiarazione resta a carico degli altri chiamati o eredi che hanno accettato.
La rinuncia all'eredità si può revocare?
Sì, finché il diritto di accettare non è prescritto e l'eredità non è stata acquistata da un altro chiamato (art. 525 c.c.). La revoca avviene accettando l'eredità e lascia salvi i diritti acquistati nel frattempo dai terzi sui beni ereditari.
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