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Art. 290 Codice penale – Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Codice penale

In breve

L'articolo punisce chi pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative, anche una sola di esse, il Governo, la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. La condotta rilevante consiste nel vilipendio compiuto pubblicamente verso i soggetti o le istituzioni elencate.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 .

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 290 Codice penale

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