Art. 290 Codice penale – Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
In breve
L'articolo punisce chi pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative, anche una sola di esse, il Governo, la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. La condotta rilevante consiste nel vilipendio compiuto pubblicamente verso i soggetti o le istituzioni elencate.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 .
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.