
La risoluzione consensuale è un contratto con cui le parti concordano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, stabilendo di comune accordo la data di cessazione, le eventuali somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, il trattamento di fine rapporto, il regolamento delle ferie e dei permessi residui, la restituzione dei beni aziendali e le clausole di liberatoria reciproca.
È opportuno che l'accordo indichi espressamente la data esatta di cessazione del rapporto, poiché da tale momento decorrono gli effetti sul trattamento di fine rapporto, sui contributi previdenziali e sulla possibilità di richiedere le prestazioni di disoccupazione presso l'INPS.
Il documento dovrebbe inoltre precisare che la cessazione avviene per mutuo consenso delle parti e non per iniziativa unilaterale, elemento che, come si vedrà, incide in modo determinante sui diritti del lavoratore in materia di sostegno al reddito.
Occorre prestare particolare attenzione al fatto che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è generalmente equiparata, ai fini di alcune prestazioni sociali, a una cessazione volontaria e non a un evento di disoccupazione involontaria.
A titolo esemplificativo, in materia di sospensione del pagamento delle rate di mutuo per la prima casa, il DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37, art. 1 esclude espressamente dagli eventi che danno diritto al beneficio le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato, equiparandola così, quanto agli effetti, alle dimissioni non per giusta causa e distinguendola dal licenziamento.
Questa impostazione conferma che la risoluzione consensuale, pur potendo dare diritto alla NASpI in presenza di specifiche condizioni di legge (ad esempio se inserita in un verbale di conciliazione che attesti una situazione equiparata al licenziamento), non equivale automaticamente a un licenziamento ai fini di tutte le tutele previste dall'ordinamento. Si raccomanda pertanto di verificare presso l'INPS e nella normativa vigente le condizioni aggiornate per l'accesso alla NASpI in caso di risoluzione consensuale, poiché le presenti indicazioni non esauriscono la disciplina specifica in materia previdenziale.
Gli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono normalmente essere sottoscritti nelle sedi protette previste dalla legge (ad esempio in sede sindacale, presso le commissioni di conciliazione o con le modalità telematiche previste per le dimissioni e risoluzioni consensuali), al fine di garantire la genuinità della volontà del lavoratore.
Le passages qui esaminate non specificano in dettaglio la procedura di convalida applicabile in ogni singolo caso: si consiglia di verificare la procedura attualmente in vigore prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo.
ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO Tra [Ragione sociale del datore di lavoro], con sede legale in [indirizzo], codice fiscale/partita IVA [numero], in persona del legale rappresentante [nome e cognome], di seguito "il Datore di lavoro", e [Nome e cognome del lavoratore], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [numero], di seguito "il Lavoratore", di seguito congiuntamente "le Parti", PREMESSO CHE - il Lavoratore è dipendente del Datore di lavoro dal [data di assunzione], con la qualifica di [qualifica/mansione], inquadrato al livello [livello contrattuale] del CCNL [nome del contratto collettivo applicato]; - le Parti intendono porre fine al rapporto di lavoro di comune accordo, alle condizioni di seguito indicate; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. Le Parti risolvono consensualmente, con effetto dal [data di cessazione], il rapporto di lavoro subordinato in essere tra loro, rinunciando reciprocamente a qualsiasi forma di preavviso ovvero concordando che il preavviso sia sostituito dalla relativa indennità, secondo quanto stabilito al punto seguente. 2. Il Datore di lavoro corrisponderà al Lavoratore, entro il [termine], le seguenti somme: a) trattamento di fine rapporto maturato, pari a euro [importo]; b) indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro [importo] (se applicabile); c) ferie e permessi non goduti, pari a euro [importo]; d) incentivo all'esodo / somma transattiva a titolo di [motivazione], pari a euro [importo] lordi. 3. Le Parti danno atto che la cessazione del rapporto avviene per mutuo consenso e si obbligano a formalizzare l'accordo secondo le modalità e nella sede prevista dalla normativa vigente per la validità delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. 4. Con la sottoscrizione del presente accordo e il pagamento delle somme indicate, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla altro a pretendere l'una dall'altra in relazione al rapporto di lavoro cessato, a qualsiasi titolo, ivi compresi retribuzioni, indennità, differenze retributive, danni di qualsiasi natura, fatti salvi i diritti non rinunciabili per legge. 5. Il Datore di lavoro si impegna a consegnare al Lavoratore, entro la data di cessazione, la certificazione unica, il modello di comunicazione obbligatoria di cessazione e ogni altro documento necessario per l'eventuale richiesta di prestazioni previdenziali. 6. Il Lavoratore si impegna a restituire, entro la data di cessazione, tutti i beni aziendali in suo possesso, quali [elenco: computer, telefono, tesserino, chiavi, ecc.]. 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. Letto, confermato e sottoscritto in [luogo], il [data]. Il Datore di lavoro _______________________ Il Lavoratore _______________________
Compilare tutti i campi tra parentesi quadre con i dati concreti delle parti e dell'accordo, e sottoporre il documento alla procedura di sottoscrizione nella sede prevista dalla normativa vigente prima che produca effetti.
Non automaticamente: la risoluzione consensuale è generalmente trattata come cessazione volontaria e non come licenziamento; il DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37, art. 1 la esclude infatti dagli eventi equiparati alla disoccupazione involontaria ai fini di alcune agevolazioni. È necessario verificare presso l'INPS le condizioni specifiche vigenti in materia di NASpI.
In molti casi la legge richiede che l'accordo sia sottoscritto in sedi protette per tutelare la genuinità del consenso del lavoratore; si raccomanda di verificare la procedura attualmente prevista prima della firma.
La data di cessazione, l'importo del TFR e delle altre competenze, un eventuale incentivo economico, e la corretta indicazione della causale di cessazione, che può incidere sull'accesso alle prestazioni previdenziali.
Sì, è prassi comune inserire una clausola di rinuncia e transazione reciproca relativa al rapporto di lavoro cessato, fermi restando i diritti non rinunciabili per legge.
Il modello si basa sulle normative Italia presenti nel corpus Europaius. Verificate il testo attuale prima dell'uso; non costituisce consulenza legale. Consulente legale · Europaius IT