
Il rapporto di lavoro subordinato può cessare per volontà del lavoratore, che ha il diritto di recedere dal contratto. Le fonti a disposizione confermano espressamente questa facoltà in un caso particolare: quando le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi a un trasferimento d'azienda, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti previsti dall'articolo 2119, primo comma, del codice civile, come richiamato dall'DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, le regole generali su preavviso, forma delle dimissioni, modalità di consegna e conseguenze economiche (come il pagamento delle ferie non godute) sono disciplinate da altre disposizioni del codice civile, dalla contrattazione collettiva applicabile e dalla normativa in materia di comunicazioni obbligatorie, che non risultano tra le fonti qui disponibili: si raccomanda quindi di verificare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile e la normativa vigente prima di procedere.
Il periodo di preavviso da rispettare in caso di dimissioni ordinarie dipende generalmente dal contratto collettivo applicabile e dall'anzianità di servizio del lavoratore: la durata esatta non risulta determinata dalle fonti qui disponibili, pertanto è opportuno consultare il CCNL di settore o il contratto individuale di lavoro.
Per l'ipotesi specifica delle dimissioni conseguenti a sostanziale modifica delle condizioni di lavoro dopo un trasferimento d'azienda, la norma richiama espressamente gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, disposizione che riguarda il recesso per giusta causa, richiamata dall'DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1.
Quanto alla forma scritta e alle modalità telematiche eventualmente richieste per la validità delle dimissioni, si invita il lettore a verificare la disciplina attualmente in vigore, poiché tali aspetti procedurali non emergono dalle fonti qui disponibili.
Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore quanto dovuto a titolo di ferie non godute e di altre competenze di fine rapporto, oltre a rilasciare i documenti necessari (come il certificato di lavoro e la comunicazione di cessazione). Le fonti qui disponibili non specificano l'importo, i termini di pagamento né l'elenco completo dei documenti da rilasciare: si consiglia di verificare tali aspetti nel CCNL applicabile e nella normativa in materia di lavoro e previdenza vigente al momento della cessazione.
[Nome e cognome del lavoratore] [Indirizzo] [Codice fiscale] Spett.le [Denominazione del datore di lavoro] [Indirizzo della sede] Oggetto: Comunicazione di dimissioni Luogo e data: [luogo], [data] Con la presente comunico le mie dimissioni dall'incarico di [qualifica/mansione svolta], attualmente ricoperto presso [denominazione dell'azienda], con decorrenza dal [data di decorrenza delle dimissioni]. [Facoltativo, indicare solo se applicabile: Le presenti dimissioni sono motivate dalla sostanziale modifica delle mie condizioni di lavoro intervenuta a seguito del trasferimento d'azienda avvenuto in data [data del trasferimento], e sono rassegnate con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile.] Ai fini del rispetto del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, l'ultimo giorno di effettivo servizio sarà il [data ultimo giorno lavorativo]. Chiedo cortesemente di ricevere, alla cessazione del rapporto di lavoro: - il conguaglio delle ferie non godute e di ogni altra competenza maturata e non corrisposta; - il certificato di lavoro e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente relativo alla cessazione del rapporto; - la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro agli enti competenti. Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario al buon esito della procedura, porgo cordiali saluti. [Firma del lavoratore] Ricevuta il [data] da [nome del referente aziendale / ufficio del personale]
Compilare tutti i campi tra parentesi quadre con i dati specifici del caso e verificare presso il CCNL applicabile il termine di preavviso e le esatte modalità di consegna della lettera; il paragrafo facoltativo sul trasferimento d'azienda va inserito solo se effettivamente ricorre tale ipotesi.
La durata del preavviso dipende generalmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e dall'anzianità di servizio: le fonti qui disponibili non indicano un termine generale, pertanto è necessario verificare il CCNL di riferimento o il contratto individuale.
La prassi e la normativa vigente richiedono generalmente la forma scritta, spesso con modalità telematiche specifiche; tuttavia le fonti qui disponibili non disciplinano espressamente questo aspetto, per cui si consiglia di verificare la normativa attualmente in vigore prima di procedere.
Se, nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica, il lavoratore può rassegnare le dimissioni con gli effetti previsti dall'articolo 2119, primo comma, del codice civile, come stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18.
Sì, in linea generale il lavoratore ha diritto al pagamento delle ferie non godute alla cessazione del rapporto; l'importo esatto e le modalità di calcolo dipendono dal CCNL applicabile, aspetto non specificato nelle fonti qui disponibili.
Il modello si basa sulle normative Italia presenti nel corpus Europaius. Verificate il testo attuale prima dell'uso; non costituisce consulenza legale. Consulente legale · Europaius IT