
Contro il verbale di accertamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (ad esempio una multa per infrazione al codice della strada) l'interessato può presentare ricorso al prefetto competente, ai sensi delle disposizioni sul Codice della strada, art. 203, richiamate anche in materia di sanzioni accessorie.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria eventualmente applicata (ad esempio, in caso di rimozione o blocco del veicolo), come previsto dal Codice della strada, art. 205.
In alternativa al ricorso amministrativo al prefetto, la legge prevede anche la possibilità di un ricorso in sede giurisdizionale, disciplinato dal Codice della strada, art. 204-bis. Il presente modello riguarda il ricorso amministrativo al prefetto.
Le passages a disposizione non riportano il termine esatto (in giorni) entro cui l'interessato deve proporre il ricorso al prefetto: si raccomanda di verificare tale termine consultando il testo aggiornato del Codice della strada, poiché i termini processuali di questo tipo sono soggetti a modifiche legislative.
È invece certo che, in caso di mancata presentazione del ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, come stabilito dal Codice della strada, art. 205.
Qualora il ricorso venga respinto, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, secondo le forme previste dall'articolo 201, come stabilito dal Codice della strada, art. 205.
Il pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle spese, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, secondo il Codice della strada, art. 205.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma dovuta e delle relative spese, ai sensi del Codice della strada, art. 205.
Al Sig. Prefetto della Provincia di [città] c/o [Comando/Ufficio che ha accertato l'infrazione, indirizzo] OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada avverso il verbale di accertamento n. [numero verbale] del [data], notificato in data [data notifica] Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], codice fiscale [codice fiscale], in qualità di [proprietario/conducente del veicolo], PREMESSO CHE - in data [data infrazione] veniva accertata a proprio carico, da parte di [organo accertatore], la violazione di cui all'art. [articolo violato] del Codice della strada, contestata con verbale n. [numero] notificato/consegnato in data [data]; - con detto verbale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro [importo], [oltre a: sanzione accessoria di ___, se applicabile]; - il/la sottoscritto/a ritiene infondato l'accertamento per i seguenti motivi: [Esporre in modo chiaro e circostanziato i motivi di contestazione: ad esempio errore di identificazione del veicolo/conducente, vizio di notifica, insussistenza dei fatti contestati, errata applicazione della norma, ecc. Allegare eventuale documentazione probatoria.] TUTTO CIÒ PREMESSO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE che il Sig. Prefetto, esaminati gli atti e il presente ricorso, voglia disporre l'archiviazione del verbale indicato in oggetto, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria [e della sanzione accessoria]. [Eventuale: Il/La sottoscritto/a chiede altresì di essere sentito/a personalmente ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della strada.] Si allega: - copia del verbale di accertamento n. [numero]; - copia di un documento di identità del ricorrente; - [altra documentazione a sostegno del ricorso]. Luogo e data: [luogo], [data] Firma ___________________________
Sostituire tutti i dati tra parentesi quadre con quelli reali del caso concreto e allegare copia del verbale e dei documenti probatori; verificare presso la prefettura competente le modalità di presentazione (consegna diretta, posta raccomandata o PEC) e il termine applicabile.
Le fonti a disposizione non indicano il numero esatto di giorni entro cui presentare il ricorso: si consiglia di verificare il termine attualmente in vigore consultando il testo aggiornato del Codice della strada o rivolgendosi alla prefettura competente, poiché tale termine può essere soggetto a modifiche.
In assenza di ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, secondo il Codice della strada, art. 205.
Il ricorso avvia un procedimento davanti al prefetto che si conclude con un'ordinanza-ingiunzione di pagamento o con un'ordinanza di archiviazione, secondo il Codice della strada, art. 204-bis; solo in caso di rigetto sorge l'obbligo di pagamento nei termini indicati nell'ordinanza.
Sì, ma il pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle spese, deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, che a sua volta deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, ai sensi del Codice della strada, art. 205. Decorso inutilmente tale termine, l'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
Il modello si basa sulle normative Italia presenti nel corpus Europaius. Verificate il testo attuale prima dell'uso; non costituisce consulenza legale. Consulente legale · Europaius IT