
La lettera di messa in mora è la comunicazione con cui il creditore intima al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine determinato, prima di avviare un'azione giudiziaria. Nelle transazioni commerciali tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, disciplinate dal decreto legislativo n. 192/2012, art. 2, il ritardo nel pagamento produce conseguenze specifiche in tema di interessi e risarcimento del danno.
È importante segnalare che, per gli interessi moratori legati a ritardi nei pagamenti tra imprese, la legge stabilisce che essi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, decreto legislativo n. 192/2012. Ciò non toglie che l'invio di una lettera formale resti comunque opportuno, sia per documentare la richiesta sia per instaurare un dialogo con il debitore prima di ricorrere al giudice.
Nelle transazioni commerciali, gli interessi moratori sono determinati, salvo diverso accordo tra le parti, nella misura degli interessi legali di mora, definiti come interessi semplici calcolati su base giornaliera al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali, ai sensi dell'art. 2, decreto legislativo n. 192/2012.
Il creditore ha inoltre diritto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito, secondo quanto risulta dalle disposizioni del decreto legislativo n. 192/2012.
Le parti possono concordare un tasso di interesse diverso da quello legale, ma tale clausola è nulla se risulta gravemente iniqua in danno del creditore, come previsto dall'art. 7, decreto legislativo n. 192/2012; è comunque considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che esclude del tutto gli interessi di mora.
Se il debitore non provvede al pagamento entro il termine indicato nella lettera di messa in mora, il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere un titolo esecutivo, tipicamente attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo, allegando la documentazione comprovante il credito e la lettera di sollecito inviata.
Va ricordato che il debitore può comunque dimostrare che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, come previsto dall'art. 3, decreto legislativo n. 192/2012; tale circostanza esclude la responsabilità per gli interessi moratori.
Le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito, né ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, come chiarito dall'art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 192/2012.
[Nome/Ragione sociale del creditore] [Indirizzo] [Partita IVA/Codice fiscale, se applicabile] Spett.le [Nome/Ragione sociale del debitore] [Indirizzo] Raccomandata A/R / PEC Oggetto: Messa in mora per il pagamento del credito di cui alla fattura n. [numero] del [data] Egregio/Gentile [nome del debitore], con la presente Le comunico che, in base a [contratto/fattura/altro documento] del [data], risulta a Suo carico un debito di € [importo], relativo a [descrizione della prestazione/fornitura], scaduto in data [data di scadenza del pagamento] e ad oggi non ancora saldato. La invito pertanto a provvedere al pagamento dell'importo dovuto, pari a € [importo], entro il termine di [numero] giorni dal ricevimento della presente, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [IBAN], intestato a [nome/ragione sociale]. Le segnalo che, decorso inutilmente tale termine, matureranno interessi moratori calcolati secondo il tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, ai sensi della normativa vigente in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre all'importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno subito, inclusi i costi di recupero del credito. In mancanza di riscontro entro il termine sopra indicato, mi vedrò costretto/a a tutelare i miei diritti nelle sedi opportune, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, con aggravio delle spese legali e degli interessi a Suo carico. Restando a disposizione per un contatto chiarificatore, Le porgo distinti saluti. [Luogo], [data] [Firma] [Nome/Ragione sociale del creditore]
Sostituire i campi tra parentesi quadre con i dati specifici del caso e verificare, prima dell'invio, il termine di pagamento più opportuno in base al contratto e alla prassi applicabile, non essendo previsto un termine standard di legge per la sola lettera di messa in mora stragiudiziale.
Per gli interessi moratori nelle transazioni commerciali la legge prevede che essi decorrano automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, secondo l'art. 4, decreto legislativo n. 192/2012. Ciò non esclude che, in pratica, l'invio di una lettera formale sia comunque un passo utile e spesso necessario prima di rivolgersi al giudice.
Gli interessi legali di mora sono interessi semplici calcolati su base giornaliera a un tasso pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, come definito dall'art. 2, decreto legislativo n. 192/2012.
Sì, il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, senza necessità di costituzione in mora, fatta salva la prova del maggior danno, comprensiva dei costi di assistenza per il recupero del credito, secondo il decreto legislativo n. 192/2012.
Le passaggi esaminati non fissano un termine standard per la lettera di messa in mora stragiudiziale; è quindi opportuno verificare la disciplina contrattuale applicabile e, in caso di dubbio, consultare un legale per individuare il termine più adeguato al caso concreto.
Il modello si basa sulle normative Italia presenti nel corpus Europaius. Verificate il testo attuale prima dell'uso; non costituisce consulenza legale. Consulente legale · Europaius IT