Incidente stradale: CID, risarcimento del danno e assicurazione
Dopo un incidente stradale il risarcimento dei danni al veicolo e alle persone passa quasi sempre dalle compagnie di assicurazione RC auto, secondo le regole del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) e del codice civile. Il conducente risponde del danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo e, nello scontro tra veicoli, si presume che ciascuno abbia concorso in egual misura, salvo prova contraria (art. 2054 c.c.). Per questo la ricostruzione della dinamica, il modulo di constatazione amichevole (CID o CAI) e le prove raccolte nei primi minuti decidono spesso l'esito.
La procedura riguarda il conducente danneggiato, il proprietario del veicolo, i passeggeri e i pedoni feriti. Di seguito i passaggi in ordine: cosa fare sul luogo dell'incidente, come compilare il CID, quando chiedere il risarcimento alla propria compagnia (risarcimento diretto) e quando a quella del responsabile, quali termini ha l'assicurazione per fare l'offerta, come si valutano le lesioni e cosa fare se l'offerta non arriva o è troppo bassa: negoziazione assistita obbligatoria, causa davanti al giudice di pace o al tribunale, Fondo di garanzia per le vittime della strada.
In sintesi
Termine
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive in due anni dal giorno dell'incidente, salvo il termine più lungo se il fatto costituisce reato. Il sinistro va denunciato alla propria compagnia entro 3 giorni. L'assicurazione deve fare un'offerta motivata o comunicare il rifiuto entro 60 giorni per i danni ai veicoli e alle cose, 30 giorni se il CID è firmato da entrambi i conducenti, 90 giorni se ci sono lesioni. Prima di questi termini l'azione in giudizio non è proponibile; la querela per lesioni personali colpose lievi va presentata entro 3 mesi.
Cosa fare
Fermarsi, mettere in sicurezza e prestare soccorso. Chi è coinvolto in un incidente deve fermarsi, segnalare il pericolo con il triangolo e il giubbotto retroriflettente e, se ci sono feriti, chiamare il 112 e prestare assistenza (art. 189 del Codice della strada). Allontanarsi dopo un incidente con feriti è reato e comporta la sospensione della patente; anche la fuga dopo un incidente con soli danni è sanzionata.
Se ci sono feriti, se i conducenti non sono d'accordo sulla dinamica o se un veicolo è senza assicurazione, conviene chiedere l'intervento della Polizia locale o dei Carabinieri: il verbale con rilievi, planimetria e dichiarazioni non vincola il giudice, ma è la prova più solida. Spostare i veicoli prima dei rilievi, se non necessario per la sicurezza, toglie elementi decisivi.
Raccogliere le prove sul posto. Prima di spostare i veicoli, se è possibile farlo in sicurezza, si fotografano la posizione delle auto, i danni, i segni di frenata, la segnaletica e la targa di ogni veicolo. Si annotano nome, indirizzo, numero di patente e compagnia di assicurazione dell'altro conducente e, se diverso, del proprietario; la copertura assicurativa si verifica online sul Portale dell'automobilista inserendo la targa.
I testimoni vanno identificati subito con nome e telefono: dopo giorni è quasi impossibile rintracciarli. Utili anche le immagini di telecamere di negozi o dashcam, da chiedere prima che vengano sovrascritte. Chi omette questi passaggi rischia che la compagnia applichi la presunzione di pari responsabilità e liquidi solo il 50 % del danno.
Compilare e firmare il modulo di constatazione amichevole (CID). Il modulo blu di constatazione amichevole di incidente, detto CID o CAI, si compila insieme all'altro conducente: dati dei veicoli e delle polizze, crocette sulle circostanze, schizzo della dinamica, punti d'urto. Se è firmato da entrambi i conducenti si presume, salvo prova contraria della compagnia, che l'incidente sia avvenuto con le modalità descritte (art. 143 del Codice delle assicurazioni) e i tempi per l'offerta si riducono a 30 giorni.
Si firma solo ciò che corrisponde al vero: le osservazioni nel riquadro 14 servono a segnalare punti di disaccordo. Se l'altro conducente rifiuta di firmare, ciascuno compila il proprio modulo e lo consegna alla propria compagnia; non è un ostacolo al risarcimento, ma i tempi tornano a 60 giorni.
Denunciare il sinistro e scegliere la procedura. Il sinistro va denunciato alla propria compagnia entro 3 giorni (art. 1913 c.c.), consegnando il CID o una denuncia con data, luogo, dinamica e dati dei soggetti coinvolti. Se lo scontro riguarda due soli veicoli a motore, identificati e assicurati in Italia, si applica il risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle assicurazioni e D.P.R. 254/2006): il danneggiato non responsabile o responsabile solo in parte chiede il risarcimento alla propria compagnia, che poi si rivale su quella del responsabile.
Il risarcimento diretto copre i danni al veicolo, alle cose trasportate e le lesioni lievi del conducente, fino al 9 % di invalidità. In tutti gli altri casi (più di due veicoli, pedoni, lesioni gravi, veicoli esteri) si segue la procedura ordinaria dell'art. 148, inviando la richiesta alla compagnia del responsabile.
Inviare la richiesta di risarcimento completa. La richiesta va inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e deve contenere codice fiscale degli aventi diritto, descrizione delle circostanze, targhe e, per i danni al veicolo, l'indicazione di luogo, giorni e orari in cui il mezzo è disponibile per la perizia, per almeno cinque giorni lavorativi. Una richiesta incompleta non fa decorrere i termini per l'offerta, e la compagnia può chiedere integrazioni entro 30 giorni.
In caso di lesioni la richiesta deve indicare anche età, attività e reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni e, alla guarigione, il certificato medico che attesta l'esistenza o l'assenza di postumi permanenti. Il veicolo non va riparato prima della perizia o della scadenza del periodo di messa a disposizione: altrimenti il danno può essere contestato.
Documentare le lesioni e farle valutare. Chi è ferito deve recarsi subito al pronto soccorso o dal medico: un referto rilasciato giorni dopo indebolisce il nesso tra incidente e lesione. Le lesioni lievi (fino al 9 % di invalidità permanente, tipicamente il colpo di frusta) sono risarcite secondo i valori fissati dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni, aggiornati ogni anno; il danno permanente è risarcibile solo se accertato con esame clinico strumentale obiettivo, ad esempio una risonanza, mentre la sola sintomatologia dà diritto al danno temporaneo.
Le lesioni più gravi sono liquidate con la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138. Conviene farsi assistere da un medico legale di fiducia, che partecipa alla visita disposta dalla compagnia e redige una relazione sui postumi. Vanno conservati scontrini di farmaci, fatture di fisioterapia e la prova dei giorni di lavoro persi.
Valutare l'offerta della compagnia. Entro i termini di legge (60, 30 o 90 giorni) la compagnia deve formulare un'offerta motivata oppure comunicare i motivi per cui non la fa. Il danneggiato può accettare, e il pagamento deve avvenire entro 15 giorni, oppure rifiutare; anche in caso di rifiuto, o di silenzio per 30 giorni, la compagnia corrisponde la somma offerta come acconto sul maggior danno.
Prima di firmare una quietanza «a saldo» occorre verificare che comprenda tutte le voci: riparazione o valore del veicolo se la riparazione è antieconomica, fermo tecnico, auto sostitutiva, danno biologico temporaneo e permanente, spese mediche e perdita di reddito. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta si può esercitare l'accesso agli atti del fascicolo del sinistro (art. 146), utile per conoscere perizie e dichiarazioni della controparte.
Negoziazione assistita e causa davanti al giudice. Se l'offerta non arriva o è insufficiente, prima di andare in giudizio è obbligatorio invitare la compagnia e il responsabile alla negoziazione assistita tramite avvocato (art. 3 del D.L. 132/2014): senza questo passaggio la domanda è improcedibile. Se l'invito non è accettato entro 30 giorni o la negoziazione fallisce, si può agire.
Per le cause di risarcimento del danno da circolazione di valore fino a 25 000 euro è competente il giudice di pace (art. 7 c.p.c.); oltre, il tribunale. L'azione si propone direttamente contro la compagnia del responsabile, chiamando in causa anche il proprietario del veicolo. Il contributo unificato dipende dal valore della causa. La prescrizione di due anni si interrompe con la richiesta scritta di risarcimento: conviene ripeterla prima della scadenza se la trattativa si prolunga.
Casi particolari: veicolo pirata, non assicurato o estero, passeggero. Se il responsabile non è identificato o il veicolo non è assicurato, il risarcimento si chiede al Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP tramite le imprese designate per ciascuna regione (art. 283). Con veicolo non identificato il Fondo risarcisce le lesioni e, solo se queste sono gravi, anche i danni alle cose, con una franchigia; con veicolo non assicurato risarcisce sia le lesioni sia i danni alle cose.
Il passeggero ferito chiede il risarcimento alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità del conducente (art. 141), salvo il caso fortuito. Per i veicoli con targa estera la richiesta va all'Ufficio centrale italiano (UCI), che gestisce i sinistri causati in Italia da veicoli immatricolati all'estero.
A cosa fare attenzione
- Firmare il CID con una dinamica non corrispondente al vero o lasciando spazi vuoti: la presunzione dell'art. 143 opera anche contro chi firma, e smentirla poi con testimoni è difficile; le osservazioni vanno scritte subito nel riquadro apposito.
- Andare dal medico solo dopo alcuni giorni: la compagnia contesta il nesso causale e, senza un esame strumentale che confermi la lesione, il colpo di frusta viene risarcito al più come danno temporaneo.
- Accettare una quietanza «a saldo di ogni pretesa» quando i postumi non sono ancora stabilizzati: dopo la firma non si può chiedere di più, anche se la lesione peggiora.
- Lasciar passare i due anni di prescrizione durante le trattative: la sola telefonata con il liquidatore non interrompe il termine; serve una richiesta scritta di risarcimento inviata con raccomandata o PEC.
- Andare in causa senza la negoziazione assistita o prima dei 60 o 90 giorni dalla richiesta: la domanda è improcedibile o improponibile e il giudice rinvia, con aumento dei costi.
- Cedere il credito alla carrozzeria senza leggere le condizioni: chi cede il credito perde il controllo della pratica e può trovarsi chiamato in causa se la compagnia contesta i costi di riparazione.
- Dichiarare il falso o gonfiare i danni: la frode assicurativa è reato e le compagnie incrociano le banche dati dei sinistri; anche un sinistro vero può essere respinto se la documentazione è alterata.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Entro quanto tempo si denuncia un incidente all'assicurazione?
Il codice civile chiede di avvisare la propria compagnia entro 3 giorni dal sinistro. Il ritardo non fa perdere automaticamente il diritto al risarcimento verso il responsabile, ma può creare contestazioni e, nei rapporti con la propria compagnia, ridurre l'indennizzo se ha causato un pregiudizio. Conviene consegnare il CID o la denuncia il prima possibile, conservando la ricevuta.
Cosa succede se l'altro conducente non firma il CID?
Ciascun conducente compila il proprio modulo e lo invia alla propria compagnia. Il risarcimento resta possibile, ma non opera la presunzione che la dinamica sia quella descritta e la compagnia ha 60 giorni, anziché 30, per l'offerta. In questi casi sono decisivi foto, testimoni e l'eventuale verbale delle forze dell'ordine.
Quanto tempo ha l'assicurazione per pagare il risarcimento?
Per i danni ai veicoli la compagnia deve fare l'offerta entro 60 giorni dalla richiesta completa, ridotti a 30 se il CID è firmato da entrambi; per le lesioni entro 90 giorni. Se il danneggiato accetta, il pagamento deve avvenire entro 15 giorni. In caso di ritardo la compagnia è soggetta a sanzioni e deve gli interessi.
Che cos'è il risarcimento diretto?
È la procedura con cui il conducente non responsabile, o responsabile solo in parte, chiede il risarcimento alla propria compagnia anziché a quella dell'altro veicolo. Si applica agli scontri tra due veicoli a motore identificati e assicurati in Italia e copre i danni al mezzo, alle cose trasportate e le lesioni lievi del conducente fino al 9 % di invalidità.
Quanto si prende di risarcimento per un colpo di frusta?
Dipende dai giorni di invalidità temporanea e dalla percentuale di postumi permanenti, valutati dal medico legale. Il danno permanente è riconosciuto solo se la lesione è accertata con esame strumentale; i valori per punto di invalidità e per giorno di inabilità sono fissati dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni e aggiornati ogni anno con decreto ministeriale.
In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento per un incidente?
In due anni dal giorno dell'incidente. Se il fatto costituisce reato con una prescrizione più lunga, ad esempio lesioni stradali gravi, si applica quel termine anche all'azione civile. La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento e ricomincia a decorrere da capo: va rinnovata se le trattative si prolungano.
Serve un avvocato per ottenere il risarcimento?
Per la richiesta alla compagnia non è obbligatorio, ma con lesioni, concorso di colpa o offerte basse è consigliabile. L'avvocato è invece necessario per la negoziazione assistita, condizione per andare in causa, e per il giudizio, salvo le cause di minimo valore davanti al giudice di pace. Le spese legali possono essere poste a carico della compagnia se l'intervento era necessario.
Chi paga se il responsabile è fuggito o non è assicurato?
Interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP tramite un'impresa designata per ogni regione. Se il veicolo non è identificato il Fondo paga le lesioni e i danni alle cose solo se le lesioni sono gravi; se il veicolo è identificato ma non assicurato paga sia le lesioni sia i danni alle cose. Serve la denuncia alle autorità.
Cosa significa concorso di colpa al 50 per cento?
Nello scontro tra veicoli, se non si riesce a provare chi ha causato l'incidente, la legge presume che i due conducenti abbiano contribuito in pari misura e ciascuno ottiene il 50 % del proprio danno. La presunzione si supera con prove: CID firmato, testimoni, rilievi della polizia, immagini. La quota di colpa del danneggiato riduce il risarcimento in proporzione.
Il passeggero ferito a chi chiede il risarcimento?
Alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, anche se il conducente di quel veicolo non ha colpa: la legge tutela il trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità, salvo il caso fortuito. La compagnia pagata potrà poi rivalersi sull'assicurazione del responsabile. Il passeggero deve documentare le lesioni con referti e certificati medici come ogni altro danneggiato.
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