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Art. 314 Codice penale – Peculato

Codice penale

In breve

L'articolo 314 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio o del servizio il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria: la pena è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Se l'agente ha agito solo per farne uso momentaneo e la cosa è stata subito restituita dopo l'uso, si applica invece la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 314 Codice penale

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