Art. 314 Codice penale – Peculato
In breve
L'articolo 314 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione dell'ufficio o del servizio il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria: la pena è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Se l'agente ha agito solo per farne uso momentaneo e la cosa è stata subito restituita dopo l'uso, si applica invece la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Giurisprudenza sull'Art. 314 Codice penale
Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 32-quinquiesCasi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 314-bisIndebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 322-bisEstensione ai funzionari internazionali ed europei
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti