Art. 322-bis Codice penale – Estensione ai funzionari internazionali ed europei
Codice penale · rubrica non ufficiale
(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ... di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322 , terzo e quarto comma, ... si applicano anche:
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Articoli richiamati
- Art. 314Peculato
- Art. 314-bisIndebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 319-quaterInduzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322Istigazione alla corruzione
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 10Delitto comune dello straniero all'estero
- Art. 32-quaterCasi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica…
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 161Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 322-terConfisca
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti
- Art. 323-terCausa di non punibilità
- Art. 346-bisTraffico di influenze illecite