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Cartella esattoriale: termini, ricorso, prescrizione e rate

La cartella di pagamento, chiamata comunemente cartella esattoriale, è l'atto con cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione chiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo da un ente creditore: imposte non versate risultanti dalla dichiarazione, contributi INPS, tributi locali, sanzioni stradali e altre entrate pubbliche. Se non viene pagata né contestata entro 60 giorni dalla notifica, diventa la base per intimazioni, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La disciplina sta nel d.P.R. 602/1973, profondamente rivista dal D.Lgs. 110/2024 sul riordino della riscossione e ora raccolta nel testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025).

Chi riceve una cartella ha più strade, spesso combinabili: verificare notifica, decadenza e prescrizione; chiedere l'annullamento in autotutela o la sospensione legale; proporre ricorso al giudice competente, che cambia secondo la natura del credito; chiedere una rateizzazione; aderire, quando il legislatore la apre, a una definizione agevolata. Di seguito, per ciascuna strada, i termini, gli uffici, i costi e le conseguenze di un passo sbagliato.

Diritto tributario

In sintesi

Termine
Il termine chiave è di 60 giorni dalla notifica, sia per pagare senza ulteriori interessi di mora sia per il ricorso tributario.
Area del diritto
Diritto tributario
Passaggi
Giurisprudenza
4
Aggiornato al
03/11/2026

Termine

Il termine chiave è di 60 giorni dalla notifica, sia per pagare senza ulteriori interessi di mora sia per il ricorso tributario. Per i contributi INPS l'opposizione nel merito si propone entro 40 giorni al giudice del lavoro (art. 24 D.Lgs. 46/1999); i vizi formali della cartella si fanno valere entro 20 giorni con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La dichiarazione di sospensione legale va presentata entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione. Trascorso un anno dalla notifica senza azioni, l'Agente deve notificare un'intimazione di pagamento prima di procedere all'esecuzione (art. 50 d.P.R. 602/1973).

Cosa fare

  1. Leggere la cartella e fissare la data di notifica. La cartella indica l'ente creditore, il tipo di entrata, l'anno di riferimento, il numero di ruolo, gli importi distinti per imposta, sanzioni e interessi, e le istruzioni per pagare o contestare. La data da cui decorrono tutti i termini è quella della notifica: per imprese e professionisti di regola via PEC, per le persone fisiche con raccomandata o tramite messo; in caso di assenza contano il deposito e la successiva comunicazione.

    Conviene annotare subito la data e conservare busta, avviso di ricevimento o ricevuta PEC. Se la notifica è viziata (destinatario sbagliato, indirizzo inesistente, PEC non riconducibile all'Agente), il vizio va eccepito nel primo atto difensivo: se sanato dal raggiungimento dello scopo, non porta all'annullamento.

  2. Ricostruire la situazione nell'area riservata. Con SPID, CIE o CNS si accede all'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e si scarica l'elenco dei carichi, con le date di notifica di ogni cartella e degli atti successivi. Lo stesso servizio permette di pagare, chiedere la rateizzazione e verificare sospensioni già concesse.

    L'estratto di ruolo serve a capire la storia del debito ma, dopo la modifica dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 del 2021, non è di regola impugnabile in sé: la cartella che si assume mai notificata si contesta solo impugnando un atto successivo (intimazione, fermo, pignoramento), salvo i casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specifico, come l'esclusione da appalti pubblici o dal pagamento di crediti verso la pubblica amministrazione.

  3. Verificare decadenza e prescrizione. Per le imposte liquidate dalla dichiarazione la cartella deve essere notificata entro termini di decadenza fissati dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 (di regola entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per i controlli automatici). Una cartella tardiva è annullabile, ma solo se il vizio viene fatto valere nel ricorso.

    Dopo la notifica corre la prescrizione del credito, che dipende dalla natura dell'entrata e non diventa decennale per il solo fatto che la cartella non sia stata opposta: dieci anni per imposte erariali come IRPEF e IVA (art. 2946 c.c.), cinque anni per contributi previdenziali, tributi locali e sanzioni amministrative (art. 2948 c.c. e leggi speciali), tre anni per il bollo auto. Ogni atto notificato validamente (intimazione, fermo, pignoramento) interrompe la prescrizione e la fa ripartire.

  4. Chiedere l'annullamento in autotutela o la sospensione legale. Se il debito è stato già pagato, sgravato o annullato da una sentenza, si presenta all'ente creditore un'istanza di autotutela; dal 2024 lo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 10-quater) prevede l'autotutela obbligatoria nei casi di errore manifesto, come doppia imposizione o pagamento regolarmente eseguito.

    Per alcune cause tassative la L. 228/2012 consente la dichiarazione di sospensione legale all'Agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica del primo atto: prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo fosse reso esecutivo, sgravio, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza di annullamento, pagamento eseguito prima della formazione del ruolo. L'Agente sospende ogni azione e trasmette la pratica all'ente; se questo non risponde entro 220 giorni, il debito è annullato di diritto. L'istanza non sospende i termini di ricorso: chi ha motivi seri deve presentare anche il ricorso.

  5. Proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Per imposte e tributi la cartella si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (D.Lgs. 546/1992). Il ricorso si notifica via PEC all'ente impositore per i vizi della pretesa e all'Agente della riscossione per i vizi propri della cartella o della notifica; se la cartella segue un avviso di accertamento già definitivo, si possono far valere solo i vizi propri.

    Entro 30 giorni dalla notifica il ricorrente si costituisce depositando il ricorso con il processo tributario telematico e pagando il contributo unificato, che va da 30 euro per le liti fino a 2 582,28 euro a 1 500 euro oltre 200 000 euro. Per liti di valore superiore a 3 000 euro (tributo senza sanzioni e interessi) è obbligatoria l'assistenza di un difensore abilitato. Il reclamo-mediazione non è più previsto per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024. Con il ricorso o con atto separato si può chiedere la sospensione cautelare dell'esecuzione.

  6. Contestare davanti al giudice ordinario quando il credito non è tributario. Le cartelle per contributi INPS si contestano nel merito davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 D.Lgs. 46/1999): oltre il termine il credito diventa incontestabile nel merito. Le cartelle per sanzioni amministrative, come le multe stradali, si contestano davanti al giudice di pace o al tribunale.

    Le ragioni sopravvenute alla notifica (prescrizione maturata dopo, pagamento) si fanno valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza termine; i vizi formali della cartella o della notifica con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni. Dopo la sentenza n. 114/2018 della Corte costituzionale anche gli atti esecutivi successivi alla cartella relativi a tributi sono contestabili con l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario quando non spetta la giurisdizione tributaria.

  7. Chiedere la rateizzazione. Chi non può pagare in un'unica soluzione presenta domanda all'Agente della riscossione, online dall'area riservata o allo sportello (art. 19 d.P.R. 602/1973, come riscritto dal D.Lgs. 110/2024). Per debiti fino a 120 000 euro basta dichiarare una temporanea difficoltà economica: per le domande presentate nel 2025 e nel 2026 si ottengono fino a 84 rate mensili, fino a 96 per quelle del 2027–2028 e fino a 108 dal 2029; documentando la difficoltà si può arrivare a 120 rate. Oltre 120 000 euro la difficoltà va sempre documentata.

    Dalla presentazione della domanda non possono essere avviate nuove procedure cautelari ed esecutive; con il pagamento della prima rata si bloccano i pignoramenti in corso, salvo che il terzo abbia già reso la dichiarazione positiva. Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, fa decadere dal piano e rende il residuo immediatamente riscuotibile, senza possibilità di una nuova dilazione per gli stessi carichi.

  8. Valutare la definizione agevolata. Periodicamente il legislatore consente di estinguere i carichi pagando solo il tributo, senza sanzioni e interessi di mora. Dopo la «rottamazione-quater» (L. 197/2022), la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto una nuova definizione per i carichi affidati dal 2000 al 2023 derivanti da omessi versamenti di imposte dichiarate e di contributi, con domanda entro la primavera 2026 e pagamento in unica soluzione o in un numero elevato di rate bimestrali.

    A novembre 2026 il termine per aderire risulta chiuso: chi ha aderito deve rispettare con precisione le scadenze del piano, perché il ritardo oltre la tolleranza prevista fa perdere i benefici e i versamenti restano acconti. Chi non ha aderito deve verificare se interventi successivi riaprono i termini. La definizione non si applica di regola ai carichi da accertamento e la domanda rinuncia ai giudizi pendenti sugli stessi carichi.

  9. Reagire alle misure cautelari ed esecutive. Senza pagamento né sospensione, l'Agente può notificare un preavviso di fermo amministrativo sui veicoli (30 giorni per pagare o dimostrare che il bene è strumentale all'attività), iscrivere ipoteca per debiti di almeno 20 000 euro previo avviso di 30 giorni, pignorare presso terzi stipendio, pensione e conto (art. 72-bis d.P.R. 602/1973), con il terzo che deve pagare entro 60 giorni. L'espropriazione immobiliare è esclusa sull'unica abitazione del debitore non di lusso ed è possibile solo per debiti superiori a 120 000 euro.

    Ogni atto va letto come un nuovo atto impugnabile nei termini propri: è l'occasione per far valere la mancata notifica della cartella o la prescrizione maturata. Ignorarlo significa consolidare il debito e subire il pignoramento senza aver mai esposto le proprie ragioni.

A cosa fare attenzione

Base normativa

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Il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 attua la delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023, art.
Il decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025 approva il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, riordinando in un unico corpus…
Questa legge riguarda la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per gli anni 2013, 2014 e 2015, stabilendo limiti di spesa e…
Questa legge stabilisce il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028…

Decisioni giudiziarie correlate

4
Dichiara illegittimo l'art. 26 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui applicava alla cartella la notifica per irreperibili assoluti anche nei casi di irreperibilità relativa disciplinati dall'art. 140 c.p.c.
Ritiene non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte dell'Agente della riscossione (art. 26, primo comma, d.P.R. 602/1973).
Dichiara illegittimo l'art. 57 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non ammetteva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro gli atti della riscossione successivi alla cartella o all'intimazione.
Ritiene non fondate le questioni sull'aggio di riscossione a carico del debitore previsto dall'art. 17 D.Lgs. 112/1999 nella formulazione introdotta nel 2008.

Domande frequenti

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Quanto tempo ho per pagare una cartella esattoriale?

Sessanta giorni dalla notifica. Entro questo termine si paga l'importo indicato senza interessi di mora; dopo, maturano gli interessi di mora al tasso fissato annualmente e l'Agente può avviare fermi, ipoteche e pignoramenti. Lo stesso termine di 60 giorni vale per il ricorso tributario, mentre per i contributi INPS l'opposizione nel merito va proposta entro 40 giorni.

Dopo quanti anni si prescrive una cartella esattoriale?

Dipende dal credito, non dalla cartella: dieci anni per IRPEF, IVA e altre imposte erariali; cinque anni per contributi INPS, tributi locali come IMU e TARI e sanzioni amministrative, comprese le multe; tre anni per il bollo auto. Ogni atto notificato validamente, come un'intimazione o un preavviso di fermo, interrompe la prescrizione e la fa ripartire da capo.

Come si fa ricorso contro una cartella esattoriale?

Per imposte e tributi si notifica il ricorso via PEC all'ente impositore e, per i vizi propri, all'Agente della riscossione entro 60 giorni; entro i 30 giorni successivi ci si costituisce con deposito telematico alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, pagando il contributo unificato. Sopra i 3 000 euro di tributo serve un difensore abilitato.

Posso rateizzare una cartella esattoriale?

Sì, con domanda all'Agenzia delle entrate-Riscossione dall'area riservata o allo sportello. Per debiti fino a 120 000 euro basta dichiarare la temporanea difficoltà e, per le domande del 2025 e 2026, si ottengono fino a 84 rate mensili; documentando la difficoltà si arriva a 120. La decadenza scatta con 8 rate non pagate, anche non consecutive.

Cosa succede se non pago la cartella?

Dopo 60 giorni l'Agente può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli, ipoteca sugli immobili per debiti di almeno 20 000 euro e pignorare stipendio, pensione o conto corrente. Se è passato più di un anno dalla notifica, prima di procedere deve notificare un'intimazione di pagamento, che concede 5 giorni per pagare.

Una cartella mai ricevuta si può contestare?

Sì, ma non impugnando l'estratto di ruolo, che di regola non è autonomamente impugnabile. Si contesta il primo atto successivo notificato, come intimazione, preavviso di fermo o pignoramento, deducendo l'omessa notifica della cartella. Spetta all'Agente provare la notifica con la relata o la ricevuta di consegna PEC.

Cos'è la sospensione legale della riscossione?

È la dichiarazione prevista dalla L. 228/2012, da presentare entro 60 giorni dalla notifica del primo atto, per cause tassative come pagamento già effettuato, sgravio, prescrizione o decadenza anteriori al ruolo, sentenza di annullamento. L'Agente sospende le azioni; se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, il debito è annullato di diritto.

La rottamazione delle cartelle è ancora aperta?

La definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 aveva una finestra per la domanda chiusa nella primavera 2026. Chi ha aderito deve pagare puntualmente le rate del piano. Per chi non ha aderito conviene verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione se interventi normativi successivi hanno riaperto i termini o introdotto nuove definizioni.

Le multe stradali in cartella si contestano dal giudice tributario?

No. Le sanzioni del Codice della strada non sono tributi: la cartella si contesta davanti al giudice ordinario, di regola il giudice di pace. Per vizi della cartella o della notifica il termine è di 20 giorni (art. 617 c.p.c.), mentre la prescrizione quinquennale maturata dopo la notifica si fa valere con l'opposizione all'esecuzione.

Chi è responsabile di una cartella intestata a una persona defunta?

Gli eredi che hanno accettato l'eredità rispondono dei debiti tributari del defunto nei limiti delle rispettive quote; le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi. Chi ha rinunciato all'eredità non risponde. Gli eredi possono chiedere la rateizzazione o impugnare la cartella negli stessi termini, decorrenti dalla notifica a loro indirizzata.

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Aggiornato al: · Fonti: D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 – Riordino del sistema nazionale della riscossione, D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – Testo unico versamenti e riscossione, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013 (sospensione legale della riscossione), normattiva.it, EUR-Lex

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