Art. 318 Codice penale – Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni .
Giurisprudenza sull'Art. 318 Codice penale
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1994-03-23
Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 161Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 319-terCorruzione in atti giudiziari
- Art. 320Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322Istigazione alla corruzione
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti
- Art. 323-terCausa di non punibilità
- Art. 346-bisTraffico di influenze illecite