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Art. 318 Codice penale – Corruzione per l'esercizio della funzione

Codice penale

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni .

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Giurisprudenza sull'Art. 318 Codice penale

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