Art. 319 Codice penale – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Giurisprudenza sull'Art. 319 Codice penale
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Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 161Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 319-bisCircostanze aggravanti
- Art. 319-terCorruzione in atti giudiziari
- Art. 320Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322Istigazione alla corruzione
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti
- Art. 323-terCausa di non punibilità
- Art. 346-bisTraffico di influenze illecite