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Art. 319 Codice penale – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Codice penale

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

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Giurisprudenza sull'Art. 319 Codice penale

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