Art. 321 Codice penale – Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. 281
Giurisprudenza sull'Art. 321 Codice penale
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Articoli richiamati
5
- Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bisCircostanze aggravanti
- Art. 319-terCorruzione in atti giudiziari
- Art. 320Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Articoli che richiamano questo articolo
13
- Art. 9Delitto comune del cittadino all'estero
- Art. 10Delitto comune dello straniero all'estero
- Art. 32-quaterCasi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica…
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 161Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 322-bisEstensione ai funzionari internazionali ed europei
- Art. 322-terConfisca
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti
- Art. 323-terCausa di non punibilità