Art. 319-ter Codice penale – Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Articoli richiamati
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- Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 10Delitto comune dello straniero all'estero
- Art. 32-quaterCasi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica…
- Art. 32-quinquiesCasi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 161Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 165Obblighi del condannato
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 321Pene per il corruttore
- Art. 322-quaterRiparazione pecuniaria
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti
- Art. 323-terCausa di non punibilità
- Art. 346-bisTraffico di influenze illecite