Art. 322 Codice penale – Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio , per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Articoli richiamati
- Art. 318Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 10Delitto comune dello straniero all'estero
- Art. 32-quaterCasi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica…
- Art. 131-bisEsclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 166Effetti della sospensione
- Art. 240-bisConfisca in casi particolari
- Art. 317-bisPene accessorie
- Art. 322-bisEstensione ai funzionari internazionali ed europei
- Art. 323-bisCircostanze attenuanti